Coronavirus, proroga della sospensione dei diritti doganali
Pubblicato il 27 maggio 2020
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Dopo la sospensione dei versamenti dei diritti doganali già fissata dal decreto Cura Italia (legata ai codici Ateco) e quella sancita dal decreto Liquidità (basata sul calo del fatturato e dei corrispettivi), è in arrivo una ulteriore sospensione che è quella stabilita dall’articolo 161 del nuovo e attesissimo decreto Rilancio.
Tale disposizione normativa, infatti, consente di rinviare di 60 giorni i pagamenti in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio e di valutare casi che non sono entrati nelle precedenti moratorie.
L’attuazione di questa nuova disposizione è avvenuta ad opera della determina direttoriale n. 152155/2020 dell’Agenzia delle Dogane, con la quale si precisa che i soggetti che effettuano il pagamento dei diritti doganali secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, per le rate in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 possono chiedere una proroga del pagamento di sessanta giorni senza applicazione di sanzioni ed interessi laddove risulti che il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
Possono presentare istanza per accedere a questa nuova proroga i soggetti di cui all’art. 61, comma 2, lettera n) del Decreto legge n. 18/2020 e quelli di cui all’art. 18, commi 1 e 3 del Decreto legge 8 aprile, n. 23/2020, che dimostrino una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, se nel 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro; del 50% rispetto all’anno precedente, se nel 2019 hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.
L’indicazione del calo del fatturato dovrà essere dimostrata attraverso un’attestazione dei professionisti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al registro dei revisori contabili o all’Albo speciale delle società di revisione.
Per accedere alla nuova sospensione bisogna presentare una richiesta con annessa autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 161 del DL 34/2020. Alla determina dell’Agenzia è allegato il modulo di istanza da presentare per ottenere la nuova proroga.
Coloro che rientrano tra le categorie per cui il Cura Italia aveva già disposto la sospensione non devono presentare ulteriore documentazione.
- edotto.com – Edicola del 13 maggio 2020 - Coronavirus: diritti doganali, procedura per esenzione di dazi e IVA – A. Lupoi
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