Coop sociali: assunzioni agevolate di donne vittime di violenza di genere
Pubblicato il 13 settembre 2021
In questo articolo:
- Sgravi contributivi per le coop sociali: quadro normativo
- Sgravi contributivi per le coop sociali: beneficiari
- Sgravi contributivi per le coop sociali: assunzioni agevolate
- Sgravi contributivi per le coop sociali: misura
- Sgravi contributivi per le coop sociali: durata
- Sgravi contributivi per le coop sociali: domanda
- Sgravi contributivi per le coop sociali: flusso UniEmens
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A distanza di molti mesi dalla novella legislativa che estende alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 l’esonero contributivo previsto della legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 220) in favore delle cooperative sociali che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere, l'INPS emana le istruzioni operative con la circolare n. 133 del 10 settembre 2021.
Pur considerando il ristretto ambito di applicazione dello sgravio contributivo in parola, è importante ricordare che l’agevolazione, sostanziandosi in un esonero dal versamento della contribuzione datoriale di importo massimo pari a 350 euro mensili, può essere ampiamente cumulata con le altre misure agevolative, nei limiti naturalmente della contribuzione dovuta dal datore di lavoro e salvo eventuali espresse esclusioni.
Sgravi contributivi per le coop sociali: quadro normativo
Il nuovo sgravio contributivo è previsto dall'articolo 12, comma 16-bis, del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), che ha modificato l’articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Completa il quadro normativo di riferimento il decreto dell’11 maggio 2018 emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno.
Sgravi contributivi per le coop sociali: beneficiari
Lo sgravio contributivo è riconosciuto alle cooperative sociali ossia (secondo la definizione fornita dalla legge 8 novembre 1991, n. 381) le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Le cooperative sociali possono fruire dell'’incentivo se assumono donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.
Sgravi contributivi per le coop sociali: assunzioni agevolate
Lo sgravio spetta, oltre che per le assunzioni a tempo pieno o parziale (orizzontale, verticale o misto) effettuate nel corso dell’anno 2018, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro domestico instaurati a tempo indeterminato, di rapporti di apprendistato e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Invece, sono escluse dall'incentivo:
- le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine;
- i rapporti di lavoro intermittente;
- le prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
Sgravi contributivi per le coop sociali: misura
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili (11,29 euro per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione contributiva). Tale soglia va riproporzionata in caso di rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese e nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Non sono oggetto di sgravio le cd. contribuzioni minori.
Inoltre lo sgravio è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Sgravi contributivi per le coop sociali: durata
Lo sgravio contributivo, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 a 31 dicembre 2021, ha una durata massima di 12 mesi ed è applicato dal mese di assunzione.
Secondo le regole generali, il periodo di godimento può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Sgravi contributivi per le coop sociali: domanda
Per essere autorizzato a fruire dell'incentivo, il datore di lavoro è tenuto a inviare domanda di ammissione all’INPS tramite il modulo di istanza on-line “Do.VI”, disponibile sul sito internet www.inps.it, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo”.
Nella domanda vanno indicati i seguenti dati:
- la lavoratrice assunta nell’anno 2021;
- la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Ricevuta la domanda, l'INPS calcola l’importo dell’incentivo spettante al datore di lavoro verificando la relativa copertura finanziaria. In mancanza di risorse per tutto il periodo agevolabile, comunica in calce alla domanda di ammissione l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione della lavoratrice.
Le domande sono elaborate in base all’ordine cronologico di invio.
Con l’accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo 12 mensilità, in costanza di rapporto di lavoro.
Sgravi contributivi per le coop sociali: flusso UniEmens
Per i datori di lavoro privati la fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di ottobre (mese successivo alla pubblicazione della circolare n. 133 del 2021).
Una novità. Diversamente da quanto chiarito con la circolare n. 53/2020 per il 2018, non dovrà essere utilizzato l’elemento <TipoIncentivo> per esporre il beneficio spettante, ma dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già esistente “DOVI”, avente il significato di “Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore ‘N”;
- nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
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