Cooperative della pesca, contributi versati ai soci autonomi

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Cooperative della pesca, contributi versati ai soci autonomi

Con la circolare n. 100 dell’8 luglio 2021, l’INPS ha illustrato le disposizioni dell’art. 10-bis del D.L. n. 104/2020, introdotte in sede di conversione dalla L. n. 126/2020, finalizzate a chiarire l’ambito di applicazione della L. n. 250/1958, relativo ai soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi.

In particolare, le modifiche normative apportate dal “Decreto Agosto" dispongono che i soci di cooperativa della piccola pesca, sia di produzione e lavoro che di servizi agli associati, ricorrendone i presupposti, rientrano nel campo di applicazione della citata Legge n.250/1958 con conseguente applicazione degli obblighi contributivi previsti per i soci.

Piccola pesca, il regime previdenziale

La L. n. 250/1958 disciplina la tutela previdenziale dei pescatori, autonomi o associati in cooperative o compagnie, addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.

L’ambito di applicazione di tale peculiare regime previdenziale ricomprende i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare, di cui all’art. 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, nonché i pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità locali.

Per quanto riguarda l’applicazione del regime previdenziale della piccola pesca ai pescatori autonomi e ai soci di società della pesca non costituite in forma di società cooperative, il Ministero del Lavoro aveva espresso l’avviso che sussiste la funzione di cooperazione, ai fini dell’applicabilità della L. n. 250/1958, purché l’organismo cooperativo eserciti un’attività di guida dei soci nello svolgimento dell’esercizio della pesca e di coordinamento delle singole prestazioni lavorative.

Pertanto, nei casi in cui tale funzione non venga concretamente svolta dalla cooperativa, la stessa non è tenuta all’assolvimento degli obblighi contributivi per i soci.

Cooperative della pesca, ambito di applicazione soggettivo

I soci delle cooperative della piccola pesca marittima sono obbligatoriamente soggetti al regime previdenziale della L. n. 250/1958, laddove ricorrano le seguenti condizioni:

  • essere soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi;
  • possesso della qualifica di marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all’art. 115 del codice della navigazione;
  • esercizio della pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa con natante non superiore alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dell’apparato motore.

Assicurazioni obbligatorie

Con specifico riferimento alle forme assicurative obbligatorie gestite dall’INPS, i soci di cooperativa sono assoggettati all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), per la tubercolosi (TBC) e, come beneficiari degli assegni per il nucleo familiare nel settore industria, al relativo versamento alla Cassa Unica Assegni Familiari o CUAF.

Inoltre, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata di cui all’art. 1, co. 3, della L. n. 142/2001, sono altresì soggetti all’ASpI. I soci lavoratori subordinati delle cooperative della pesca che abbiano più di 5 dipendenti rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale. Viceversa, i soci lavoratori che abbiano stabilito con la cooperativa un rapporto di lavoro autonomo sono esclusi dall’ASpI e dall’ambito applicativo del FIS.

Soci cooperative pesca, aliquote contributive

Di seguito, si riepilogano le vigenti aliquote contributive da applicare per il calcolo della contribuzione dovuta in relazione alle varie tipologie di soci:

  • soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato: 14,90%;
  • soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori: 14,90%.

Soci autonomi del settore pesca, obbligo contributivo

Per effetto di quanto disposto dall’art. 11 della L. n. 250/1958 e ribadito dall’art. 10-bis del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne sono tenute alla compilazione e all’invio della denuncia Uniemens, nonché al versamento tramite il modello “F24” della contribuzione obbligatoria dovuta per i propri soci.

Per il versamento della predetta contribuzione le cooperative si avvalgono di apposita matricola contributiva, contraddistinta dal codice statistico contributivo (CSC) 1.19.01.

Si rammenta che il versamento dei contributi dovuti per i soci deve essere effettuato negli stessi termini osservati dalla generalità dei datori di lavoro per il pagamento dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti (ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga cui si riferisce la denuncia contributiva).

Compilazione del flusso Uniemens

Per l’esposizione, nel flusso Uniemens, dei dati retributivi e contributivi relativi ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, le cooperative interessate continueranno a utilizzare le modalità già in uso.

Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo e per i soci imprenditori, a partire dal periodo di paga del mese di luglio, le cooperative interessate esporranno i dati retributivi e contributivi valorizzando i seguenti elementi:

  • <Qualifica1> il valore “1” (operaio);
  • <Qualifica2> il valore F (tempo pieno), P (Tempo parziale di tipo Orizzontale), V (Tempo parziale di tipo Verticale), M (tempo parziale di tipo misto);
  • <Qualifica3> il valore “I” (Tempo Indeterminato);
  • <TipoContribuzione> il nuovo codice “50”, che assume il significato di “Soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori di cooperative della piccola pesca L.250/58”.
  • <TipoLavoratore> il valore “00” (nessuna particolarità).
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