Cooperativa sottoposta a fallimento

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Con la sentenza n. 16835 del 24 marzo 2014, la Corte di cassazione ha confermato la dichiarazione di fallimento di una cooperativa di produttori agricoli ravvisando la natura imprenditoriale dell'attività dalla stessa concretamente svolta.

Attività commerciale prevalente

Nel caso di specie, l'attività commerciale era prevalente rispetto a quella mutualistica e, dunque, la cooperativa doveva essere considerata alla stregua di un'impresa commerciale.

Del resto – si legge nel testo della decisione - solo la natura agricola dell'impresa o la presenza di una mutualità della stessa tale da escludere la natura di impresa commerciale avrebbero potuto evitare l'assoggettamento alla procedura fallimentare.
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