Coop, il fabbricato è rurale se utilizzato per l’attività propria

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La discussa questione relativa alla mancata coincidenza tra il soggetto proprietario del terreno cui i fabbricati sono asserviti e la proprietà degli stessi fabbricati è stata oggetto di analisi da parte della Corte di Cassazione. Con due sentenze dello scorso 18 novembre, la n. 24299 e la 24300, i Supremi giudici hanno riconosciuto la ruralità delle costruzioni possedute dalle cooperative agricole, chiarendo che nel caso specifico di cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci, i fabbricato strumentali alle suddette attività sono di proprietà della cooperativa, mentre i terreni agricoli appartengono ai soci. Cioè, con le recenti pronunce, la Corte ha specificato che anche nel caso in cui manchi l’asservimento del fabbricato al terreno (requisito sostanziale delle costruzioni rurali), può essere riconosciuta la ruralità dei fabbricati di proprietà della cooperativa, dal momento che non è più necessaria la coincidenza in capo allo stesso soggetto della proprietà del fabbricato e del terreno.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Cade il vincolo sulla proprietà fabbricato-terreno – G. P. T.

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