Coop, clausola compromissoria Resta termine decadenza
Pubblicato il 07 luglio 2016
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La previsione, inserita all'interno dello statuto sociale di una cooperativa, di una clausola compromissoria comporta l'elisione del termine di decadenza?
Su questo verte una sentenza della Corte di cassazione in tema di termini di decadenza dell'impugnazione di delibere di esclusione del socio di una società cooperativa.
Per la Corte, sentenza n. 13722 del 6 luglio 2016, il termine di decadenza di trenta giorni per l’impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa di cui all’art. 2527, comma 3, c.c. (ratione temporis, la controversia tra la cooperativa e i tre soci riguardava l'anno 2000) nella formulazione anteriore alla modifica di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 6 del 2003, è in ogni caso applicabile anche in presenza, nello statuto, di una clausola compromissoria che porti alla dichiarazione di nullità del lodo.
La clausola compromissoria riguardava il lodo arbitrale
La clausola arbitrale prevedeva che la decisione su qualsiasi controversia insorta tra l'ente e i soci o tra soci era demandata a un collegio arbitrale, in applicazione della disciplina dell'arbitrato rituale.
La decisione impugnata era stata emanata in base ad una proposizione di opposizione avanzata dopo anni dalla comunicazione della delibera di esclusione.
Nel caso di specie, la clausola compromissoria riguardava il lodo arbitrale emesso nel 2005 in base ai contenuti statutari: in assenza della prova certa della morosità dei soci è nulla la delibera di esclusione dalla società, ai sensi dell'art. 2527 c.c.
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