Conversione permessi di soggiorno temporanei in permessi per motivi di lavoro subordinato
Pubblicato il 23 novembre 2020
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali congiuntamente con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 18 del 23 novembre 2020, regolamenta la procedura per la richiesta di trasformazione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso per motivi di lavoro subordinato.
Infatti, in via generale, è consentito ad un cittadino non comunitario presente sul territorio italiano con permesso di soggiorno temporaneo, la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, purché lo stesso sia in possesso di un contratto di lavoro subordinato e della relativa documentazione retributiva e contributiva, comunque rientrante nei settori lavorativi interessati dalla regolarizzazione prevista a norma di legge (Legge n. 77/2020).
La procedura per la conversione del permesso di soggiorno è subordinata al rilascio da parte del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’Attestazione comprovante il luogo dello svolgimento dell’attività lavorativa, e che la stessa rientri nella categoria dei codici ATECO dei datori di lavoro previsti dall’articolo 4 del D.I. 27 maggio 2020.
Per richiedere l’Attestazione il cittadino extracomunitario dovrà inviare all’indirizzo mail istituzionale del competente Ispettorato Territoriale l’istanza con allegati:
- copia del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura, recante le indicazioni di cui alla circolare del Ministero degli Interni n. 40467/2020; in alternativa, ove quest’ultimo non sia stato ancora rilasciato, la copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli Uffici Postali, contenente la dicitura “EMERS.2020”;
- contratto di lavoro subordinato (o copia della comunicazione UNILAV/Unimare) ovvero documentazione retributiva e previdenziale (es. prospetti paga, estratto conto contributivo, attestazione pagamento contributi lavoro domestico).
Specifica, inoltre, la circolare congiunta, che l’istanza di conversione deve essere presentata alla competente Questura per il tramite degli sportelli degli uffici postali, allegando all’istanza stessa la documentazione che attesti l’esistenza di un regolare contratto di lavoro, busta paga, e regolare documentazione contributiva.
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