Decreto Sport: in GU la conversione. Novità su dipendenti PA e rimborsi volontari
Pubblicato il 31 luglio 2024
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Sono in vigore dal 31 luglio 2024 le disposizioni della legge 29 luglio 2024 n. 106, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
Il provvedimento è stato novellato nel corso dell'iter parlamentare. In particolare, le modifiche hanno interessato l’articolo 3, recante misure urgenti in materia di lavoro sportivo
Vediamo cosa prevede il decreto legge e quali sono le modifiche apportate della legge 29 luglio 2024, n. 106.
Prestazioni sportive rese da dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 semplifica la gestione delle prestazioni di lavoro sportivo rese da dipendenti delle pubbliche amministrazioni
- consentendo, dal 1° giugno 2024 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge), tali prestazioni retribuite con corrispettivi “fino alla soglia di 5.000 euro annui” sulla base della sola comunicazione preventiva del dipendente alla PA di appartenenza, in luogo dell’autorizzazione prevista nella disciplina vigente al 31 maggio 2024
- prevedendo che, per gli incarichi soggetti ad autorizzazione (vale a dire quelli con corrispettivi oltre la soglia di 5.000 euro annui), le comunicazioni dei compensi da parte dei soggetti eroganti, pubblici o privati, alla PA di appartenenza dello sportivo siano effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.
La legge di conversione29 luglio 2024, n. 106 sostituisce la locuzione “fino alla soglia di 5.000 euro annui” con la nuova locuzione “fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui”, chiarendo pertanto che i 5.000 euro annui devono essere calcolati quale somma di tutti i compensi di lavoro sportivo percepiti dal dipendente pubblico.
Qualificazione dei redditi derivanti da prestazioni sportive
Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 dispone l’abrogazione della lettera a) del comma 2 dell’articolo 53 del DPR n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi) che qualifica come redditi da lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa.
Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, la norma oggetto di abrogazione è ritenuta superflua e foriera di dubbi applicativi.
Ed ancora, sottolinea la stessa relazione illustrativa, non tocca in alcun modo la distinzione tra i casi di reddito, come quelli in oggetto, derivanti da attività abituale (soggetti alla disciplina generale in materia di imposte sui redditi da lavoro autonomo, di cui ai commi da 1 a 6-bis dell’articolo 54 del suddetto testo unico, e successive modificazioni) e i casi di reddito in oggetto derivanti da attività occasionale (per i quali trovano applicazione, nell’ambito della disciplina delle imposte sui redditi diversi, le norme di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), e all’articolo 71, comma 2, del suddetto testo unico, e successive modificazioni).
La legge di conversione29 luglio 2024, n. 106 non apporta alcuna modifica in merito.
Prestazioni sportive rese da volontari sportivi
Il comma 3, lettera b) dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 modifica il regime dei rimborsi per le prestazioni sportive rese da volontari sportivi, al di fuori di rapporti di lavoro dipendente o autonomo e che non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
In particolare, viene sostituito il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 consentendo il riconoscimento di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili per le prestazioni rese anche nel comune di residenza dell’interessato.
Due le condizioni poste dal legislatore ai fini del riconoscimento dei rimborsi forfettari:
1) che le spese e le attività siano in ogni caso inerenti a manifestazioni e eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
2) che l’ente, organizzazione o società (Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, ente di promozione sportiva, anche paralimpico, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.a.) deliberino (“individuino, con proprie deliberazioni” come specifica il disegno di legge di conversione), sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Gli enti sportivi interessati (eroganti, come specifica la legge di conversione29 luglio 2024, n. 106) sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che ricevono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso.
Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
La medesima comunicazione è messa a disposizione, tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e il sistema pubblico di connettività (SPC), senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento.
Le norme del decreto Sport, in vigore dal 1° giugno 2024, nel confermare che i rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, dispongono che questi sono inclusi nel computo degli emolumenti per l’applicazione dei limiti massimi di esclusione dall’imponibile della contribuzione previdenziale e delle imposte sui redditi stabiliti per i compensi per lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.
Più nel dettaglio tali rimborsi concorrono al superamento:
- sotto il profilo previdenziale, dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021 e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento,
- sotto il profilo fiscale, dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6 del medesimo decreto legislativo.
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