Sportivi dipendenti pubblici: autorizzazione o comunicazione alla PA?
Pubblicato il 11 luglio 2024
In questo articolo:
- Dipendenti pubblici: comunicazione/autorizzazione di lavoro sportivo
- Fino al 31 maggio 2024
- Dal 1° giugno 2024
- Dipendenti pubblici: comunicazione dei compensi
- Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
- Ambito di soggettivo di applicazione della disciplina
- Lavoro sportivo per i dipendenti pubblici: novità in sintesi
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Dal 1° giugno 2024 sono in vigore nuove modifiche alla riforma del lavoro sportivo riguardanti, in particolare, la disciplina delle prestazioni di lavoro sportivo rese da dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Le novità sono contenute nell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
Il decreto-legge deve essere convertito in legge.
A tal fine, il disegno di legge di conversione è stato assegnato alla VII Commissione Cultura, dove l’esame, in sede referente, è iniziato l'11 giugno 2024.
Dipendenti pubblici: comunicazione/autorizzazione di lavoro sportivo
Fino al 31 maggio 2024
La riforma del lavoro sportivo (articolo 25, comma 6, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) prevedeva, fino al 31 maggio 2024, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'obbligo:
- nei casi (tutti i casi) di lavoro sportivo con corrispettivo, di ottenere una preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita . L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero per silenzio assenso nelle ipotesi di mancato rilascio o rigetto della stessa nei tempi previsti. nel rispetto dei parametri definiti con D.M. 10 novembre 2023;
- di fornire una previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza per attività rese in qualità di volontari nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, associazioni benemerite e Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro..
Dal 1° giugno 2024
Una prima modifica introduce, dal 1° giugno 2024, una semplificazione per le prestazioni di lavoro sportivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Più nel dettaglio, il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (comma 1 dell’articolo 3) interviene sulla disciplina del lavoro sportivo (con corrispettivo) reso da lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Per le prestazioni retribuite con corrispettivi fino alla soglia di 5.000 euro annui, in luogo dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza , dal 1° giugno 2024 è divenuto sufficiente una comunicazione preventiva all'amministrazione di appartenenza.
Per le prestazioni retribuite con corrispettivi oltre la soglia di 5.000 euro annui resta invece fermo l’obbligo di una preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, rilasciata secondo le regole ordinarie e i parametri definiti con il citato D.M. 10 novembre 2023.
Il legislatore non specifica come calcolare il limite dei 5.000 euro annui, ma si può dedurre che lo stesso debba essere calcolato quale somma dei compensi percepiti con riferimento a tutti i rapporti di lavoro sportivo del dipendente pubblico, ivi compresi i compensi occasionali.
Dipendenti pubblici: comunicazione dei compensi
Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, modificando il comma 11 dello stesso articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, aggiunge una disciplina speciale per le comunicazioni dei compensi da lavoro sportivo a cui sono tenutio i soggetti, pubblici o privati, che li erogano nei confronti della pubblica amministrazione di appartenenza dello sportivo.
La regola generale prevede che i soggetti (pubblici o privati) comunichino, all'amministrazione di appartenenza dello sportivo dipendente pubblico, l'ammontare del compenso erogato per svolgimento di incarichi subordinati ad autorizzazione entro 15 giorni dall'erogazione del compenso stesso.
Dal 1° giugno 2024 si prevede che, per incarichi subordinati ad autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (pertanto per i soli casi di corrispettivi superiori ai 5.000 euro annui), le comunicazioni amministrazione di appartenenza dello sportivo siano effettuate:
- entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione,
- ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
Va ricordato che, in base al D.M. 10 novembre 2023, l’autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo è rilasciata al verificarsi di due condizioni, che devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.
Si tratta:
- dell’assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.
L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro, non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e delle attività dell'ufficio cui è assegnato e non deve intaccare l'indipendenza del lavoratore
La prestazione di lavoro sportivo non deve rivestire carattere di prevalenza, non impegnando il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale.
Ambito di soggettivo di applicazione della disciplina
Da ultimo vale la pena sottolineare l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina fin qui illustrata.
Le norme e le novità si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale a dire dipendenti
- di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- di aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni,
- delle istituzioni universitarie,
- di Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- delle le amministrazioni, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale,
- dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
- nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) del CONI.
Dall’ambito soggettivo di applicazione della riforma del lavoro sportivo, sono esclusi, per espressa previsione e, a determinate condizioni, il personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonché atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi, armati e non, dello Stato.
Lavoro sportivo per i dipendenti pubblici: novità in sintesi
La tabella che segue sintetizza le principali modifiche alla riforma del lavoro sportivo per i dipendenti pubblici in vigore dal 1° giugno 2024 e precedentemente illustrate.
Dipendenti pubblici |
Fino al 31 maggio 2024 |
Dal 1° giugno 2024 |
Autorizzazioni/comunicazioni delle prestazioni di lavoro sportivo retribuite |
Autorizzazione preventiva sempre necessaria |
Comunicazione preventiva per compensi fino a 5.000 euro annui. Autorizzazione preventiva per compensi superiori a 5.000 euro annui |
Comunicazione delle attività sportive svolte come volontari |
Comunicazione preventiva all'amministrazione di appartenenza |
Comunicazione preventiva all'amministrazione di appartenenza |
Comunicazione dei compensi |
Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso |
Entro 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, o entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro |
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