Convenzione di Roma: nella nozione di contratto di trasporto rientra anche il noleggio

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Nella causa C-133/08, la Corte di giustizia si è pronunciata con sentenza del 6 ottobre 2009, affermando che, nella nozione di contratto di trasporto contenuta nella Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, rientrano anche i contratti che abbiano come oggetto essenziale la realizzazione di un trasporto di merci, come alcuni tipi di contratti di noleggio. In particolare, sottolinea la Corte, qualora l’oggetto essenziale del contratto non consista semplicemente nel mettere a disposizione un mezzo di trasporto, ma nel trasporto delle merci propriamente detto, il criterio di collegamento contenuto nell’art. 4, n. 4 della Convenzione di Roma è da considerarsi applicabile anche al contratto di noleggio.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Noleggio a due vie - Ciccia
  • Il Sole 24 Ore, p. 35 – Il contratto di noleggio è parificato al trasporto – Mar. Ca.

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