È conveniente avviare le istanze di rimborso per la mancata deduzione dell’Irap?

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Dopo il provvedimento delle Entrate del 28 ottobre 2009, che ha sbloccato i rimborsi del 10% dell’Irap versata tra il 2004 e il 2007, si apre la fase relativa alla verifica della convenienza per i contribuenti che decidono di presentare l’istanza di rimborso. Dal testo del provvedimento si apprende che si hanno tre mesi e mezzo di tempo per realizzare la spedizione – abbandonando completamente il criterio della gara telematica con relativa graduatoria per procedere, invece, con l’invio scaglionato su base regionale – oltre ai 60 giorni fissati per completare la pratica di spedizione. A questo punto la domanda: è veramente conveniente per il contribuente avviare l’iter? quale deve essere l’interesse minimo per spingere i contribuenti a fare i calcoli e ad avviare la trasmissione delle istanze?

Non è facile dare una risposta soddisfacente, per il semplice fatto che il costo per istruire un’istanza di rimborso può variare a seconda di chi sia il richiedente e di quanto siano complessi i calcoli da fare. È solo immaginabile il fatto che, in alcuni casi, i costi potrebbero essere maggiori dei benefici, tanto da rendere la procedura poco conveniente soprattutto per le realtà più piccole. Pmi, artigiani e commercianti, infatti, devono tenere in considerazione anche i costi dei professionisti per avviare la procedura; somme a volte consistenti rispetto all’imposta recuperabile. Diverso, invece, è il caso delle società di capitali che per effetto dell’aliquota proporzionale del 33%, possono definire anticipatamente la convenienza o meno di avviare l’intera operazione. Non va dimenticato anche il fatto che presentare l’istanza di rimborso può essere, a volte, anche complicato. È il caso delle società di persone e delle società di capitali, che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, per cui l’istanza di rimborso deve essere presentata in proprio dai soci, che devono predisporre un’istanza ad hoc in cui rideterminare il proprio reddito tenendo conto della quota di deduzione Irap che spetta.

È difficile sapere con anticipo quale sarà l’entità del rimborso. In base al numero dei ricorsi che verranno presentati all’agenzia delle Entrate, si potrà determinare l’entità delle somme che verranno restituite, tenendo conto delle somme stanziate dal decreto anticrisi n. 185/08. Al momento si sa solo – in base a quanto stabilito dal provvedimento firmato il 28 ottobre scorso – che per le annualità più remote (2004/2005), il rimborso sarà erogato integralmente, mentre per quelle più recenti (anni d’imposta 2006/2007) il riparto sarà proporzionale. Da ciò consegue che minori saranno le richieste che perverranno all’Agenzia e maggiore sarà la percentuale di copertura dei rimborsi.

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