Convalida dimissioni per lavoratrici madri e lavoratori padri, annullamento
Pubblicato il 28 novembre 2020
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Con nota n. 4113 del 26 novembre 2020 l’INL ribadisce che è prevista la possibilità per la lavoratrice madre o il lavoratore padre di figli di età fino a 3 anni – art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 - di chiedere, successivamente al rilascio della convalida di dimissioni, la revoca delle dimissioni/risoluzioni consensuali già presentate e convalidate e pertanto inserite nel sistema informatizzato di archiviazione.
L’ispettorato Territoriale del Lavoro, valutate con attenzione le motivazioni addotte per la richiesta di revoca, provvederà all’annullamento del provvedimento di dimissioni e contestualmente formalizzerà, extra-sistema, un provvedimento di revoca che invierà al servizio di help desk all’indirizzo di posta elettronica helpdeskvigilanza@ispettorato.gov.it con la richiesta di cancellazione dei dati relativi alla richiesta di dimissioni/risoluzioni consensuali oggetto della domanda di revoca da parte della lavoratrice o del lavoratore.
È il caso, infine, di ricordare che l’ispettorato, valutate le motivazioni di richiesta di revoca, può verificare tramite accertamenti ispettivi, a tutela dei lavoratori, che nei loro confronti non siano stati adottati comportamenti discriminatori o comunque illeciti.
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