Controllo automatizzato senza contraddittorio preventivo
Pubblicato il 06 ottobre 2016
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La Corte di cassazione, in occasione di un ricorso dell'agenzia delle Entrate relativo a sentenze di merito, chiarisce che se la cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato ha un elevato grado di attendibilità delle irregolarità - quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo - non necessita di un confronto preventivo, essendo comunque possibile l’impugnazione della pretesa. Dunque, non c'è violazione dell’articolo 6 dello Statuto del contribuente né omessa notifica della comunicazione di irregolarità, come erroneamente stabilito dai giudici di merito.
Con la sentenza in oggetto, la n. 19861 del 5 ottobre 2016, viene chiarito che:
- nel controllo automatizzato l’obbligo del contraddittorio preventivo è limitato alle previsioni contenute nell’articolo 6 legge 212/2000, quindi l’amministrazione deve convocare il contribuente prima dell’iscrizione a ruolo solo in caso di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”;
- nel controllo formale il contraddittorio preventivo è parte essenziale della procedura, poiché il controllo non scaturisce da una mera attività di liquidazione, ma da un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione rispetto a elementi esterni alla stessa.
- eDotto.com - Edicola del 10 settembre 2016 - Contraddittorio obbligatorio per rettifiche in dichiarazione - Moscioni
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