Controllanti: rimborsi solo con garanzie

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 202 del 3 agosto chiarito che la controllante di un patrimonio elevato, che può garantire i crediti trasferiti dalle società e compensati nella procedura di liquidazione di gruppo, non può essere esonerata dal presentare la garanzia per il rimborso all’ufficio. Questo perché la procedura di rimborso è diversa dalle regole per la gestione dell’Iva di gruppo. La società lamentava che l’Ufficio delle Entrate, a garanzia della domanda di rimborso dell’eccedenza di credito Iva di gruppo del 2002, aveva richiesto una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa con validità fino al 31 dicembre 2007. La società chiedeva di essere esonerata dall’obbligo di presentare la garanzia per il rimborso, in virtù della presunta solidità e affidabilità della capogruppo e sulla sua capacità di farsi garante delle eccedenze di credito compensate nell’ambito del gruppo.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – La garanzia Iva con modi ordinari - Rosati
  • Il Sole – 24 Ore, p. 29 – Controllanti: rimborsi solo con garanzie – R. PO.

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