Contro la sentenza di non luogo a procedere ricorre solo la “persona offesa”
Autore: Eleonora Mattioli
Pubblicato il 27 gennaio 2015
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Il condominio non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, se non è “persona offesa” dal reato.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con sentenza n. 3320 depositata in data 23 gennaio 2015, con la quale è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione, il ricorso proposto da un condominio avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice delle indagini preliminari.
Quest’ultimo, in particolare, aveva ritenuto non sussistenti i fatti addebitati ad alcuni soggetti ed integranti rispettivamente i reati di disastro colposo ed abuso d’ufficio.
La Cassazione, mediante la pronuncia in esame, ha motivato l’inammissibilità del ricorso presentato dal condominio, sull’assunto che la legittimità a ricorrere della parte civile, spetti esclusivamente alla “persona offesa” dal reato e non anche a quella, come nella fattispecie, solo “danneggiata”.
Il ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere – ha argomentato ancora la Cassazione – può infatti proporsi ai soli effetti penali della pronuncia medesima (cui resta del tutto esclusa la persona danneggiata) e non agli effetti civili, rispetto ai quali la dichiarazione di improcedibilità non produce alcun effetto preclusivo.
Di tal che, la parte civile non avrebbe alcun interesse ad impugnarla.
Nel caso in esame – hanno specificato i giudici di legittimità – il condominio non è legittimato a ricorrere in Cassazione in quanto non può considerarsi “persona offesa” relativamente, innanzitutto, al reato di disastro colposo, stante la particolarità della fattispecie in questione, volta a tutelare la pubblica incolumità e caratterizzata da un dimensione diffusiva del tutto svincolata dalla sfera giuridica dei singoli individui.
Né può considerarsi “persona offesa” relativamente al reato di abuso d’ufficio, il quale ha natura monoffensiva e tutela esclusivamente il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 39 - Il condominio non è parte lesa nel disastro colposo – En. Mor.
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