Contributo unificato nel processo tributario, niente esenzione soggettiva

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La Direzione giustizia tributaria del Mef, con la direttiva 2/DGT del 14 dicembre 2012, risponde a quesiti giunti in merito al contributo unificato nel processo tributario.

La misura del contributo va dai 30 euro, per controversie fino a 2.582,28 euro, ai 1.500 euro per le controversie per oltre 200 mila euro.

Sono deputate alla riscossione ed all’irrogazione delle relative sanzioni, previa notifica al debitore, le segreterie delle Commissioni.

Nella direttiva è riportata una tabella che elenca gli atti soggetti al contributo. Sono spiegati, inoltre, i calcoli per determinare gli importi.

Alcune precisazioni:

- amministrazioni pubbliche e concessionari sono tenuti al pagamento, in quanto non sono previste esenzioni di natura soggettiva;

- sono ammesse al pagamento posticipato solo le amministrazioni statali e le agenzie fiscali;

- tutti i ricorrenti che propongono azione giudiziale innanzi alle commissioni tributarie, provinciali e regionali, devono esporre il valore della lite e pagare il contributo (rapportato al valore della controversia).
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Un contributo unificato rigido – Trovato

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