Contributo per l'allaccio a reti di teleriscaldamento: chi ne fruisce

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Contributo per l'allaccio a reti di teleriscaldamento: chi ne fruisce

Vengono fornite precisazioni in merito all’articolo 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che, per sviluppare l’uso dell’energia geotermica come fonte di energia rinnovabile, riconosce agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da energia geotermica un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all’utente finale sotto forma di credito d’imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

Inoltre, le medesime agevolazioni devono intendersi applicabili agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa.

In riferimento a ciò, una società locatrice di un immobile chiede all’Agenzia delle Entrate se potrà fruire del contributo una tantum di allaccio in relazione all'onere che, per contratto, corrisponde alla società conduttrice per i lavori che quest'ultima è tenuta a realizzare per collegare la rete di teleriscaldamento preesistente al costruendo stabile.

Dunque, sulla locatrice ricade l’intero onere del pagamento e nulla è dovuto da parte del conduttore; inoltre, il contributo una tantum andrà ad un soggetto diverso da quello che riceverà l'erogazione dell'energia alimentata da biomassa.

Contributo per allaccio a reti geotermiche o a biomassa: i destinatari

Con risposta n. 26 del 13 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate afferma che il contributo in discorso sia da riferirsi al proprietario dell’immobile che sostiene gli oneri di allaccio, benché non sia l’utente finale della transazione avente ad oggetto l’energia alimentata da biomassa.

Detta conclusione emerge dallo stesso articolo 29 che fa riferimento, per quanto riguarda l’oggetto del contributo, al collegamento alla rete di teleriscaldamento e non alla fornitura di energia. E, nel caso rappresentato, è il soggetto che provvede al collegamento che stipula il contratto di allaccio, oltre a sostenere l’onere.

In più, per la finalità della norma, il soggetto che favorisce lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili è il proprietario che sopporta gli oneri di allaccio alle infrastrutture alimentate da fonti rinnovabili e non l’utente finale.

Infine, si specifica anche la quota del contributo di allaccio: questo spetta proporzionalmente alla quota di energia alimentata da biomassa.

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