Contributo minimo APE
Pubblicato il 10 giugno 2016
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La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, con comunicato del 7 giugno 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità applicative del contributo minimo APE, introdotto dall'accordo nazionale del 6 aprile 2016.
Specifica la CNCE che nei casi di presenza di un lavoratore, nello stesso mese, nelle denunce presentate a più Casse Edili, l'impresa non è tenuta a corrispondere l'integrazione per il raggiungimento del contributo minimo previsto dal citato accordo, qualora l'importo del contributo APE complessivamente dovuto per lo stesso lavoratore sia superiore a 35 euro.
Poiché di fatto quanto sopra è di difficile gestione, l'impresa che dovesse trovarsi nella situazione prospettata, dovrà richiedere la restituzione dell'integrazione già corrisposta alla o alle Casse Edili interessate, previa verifica da parte delle stesse.
La stessa procedura, sottolinea inoltre il comunicato, può essere adottata anche nei casi di presentazione di una denuncia integrativa, per lo stesso lavoratore, in un periodo successivo a quello ordinario.
- eDotto.com – Edicola del 21 aprile 2016 - Contributo gestione APE – Schiavone
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