Contributo gestione APE
Pubblicato il 21 aprile 2016
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Con accordo del 6 aprile 2016 di regolamentazione del Fondo nazionale per l’APE è stato fissato, dal mese di aprile 2016, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro.
Con comunicato del 13 aprile 2016, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili ha precisato che il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.
Quindi:
- nel caso in cui il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione;
- la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo qualora, invece, dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore.
Ricorda il comunicato della CNCE che la nuova norma sul Fondo APE non si applicherà in caso di:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
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