Contributo di vigilanza IVASS 2025: importo

Pubblicato il



Stabilite la misura e le modalità di versamento del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) per l’anno 2025, da parte delle imprese che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione.

Le informazioni sono fornite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2025.

Cos’è il contributo di vigilanza

Il contributo di vigilanza è l’obbligo previsto dall’art. 335 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Tale contributo serve a finanziare l’attività di vigilanza svolta da IVASS sulle imprese assicurative e riassicurative.

Soggetti obbligati

Sono tenute al versamento:

  • le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia;
  • le rappresentanze italiane di imprese extra-SEE stabilite in Italia;
  • le imprese europee operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

In alcuni casi (es. imprese di riassicurazione pura comunitarie iscritte nell’elenco III dell’albo) è prevista l'esenzione.

Misura del contributo per l’anno 2025

Per il 2025:

  • l’aliquota è pari a 0,53 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2024, al netto degli oneri di gestione, per le imprese con sede in Italia o le rappresentanze extra-SEE;
  • l’aliquota è pari a 0,13 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2024 per le imprese europee operanti in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione.

Per calcolare il contributo di vigilanza, le imprese di assicurazione e riassicurazione devono considerare i premi incassati nel 2024 al netto degli oneri di gestione.

Questi oneri devono essere sottratti dall’importo totale dei premi utilizzando l’aliquota del 4,37 %, stabilita dal provvedimento IVASS n. 139 del 23 novembre 2023.

Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato direttamente all’IVASS secondo le modalità previste: gli avvisi sono generati tramite piattaforma PagoPA (accessibile dal portale IVASS) oppure pagabili tramite prestatori di servizio di pagamento abilitati.

Non è richiesto l’invio della ricevuta di pagamento all’IVASS, ma è fondamentale conservarla per eventuali controlli.

Scadenze

Il contributo deve essere versato all’IVASS in due tranche:

  • una prima rata di acconto, da corrispondere entro il 31 gennaio, pari al 50% dell’importo pagato per l’anno precedente;
  • una seconda rata a saldo e conguaglio, da effettuare nei termini che saranno indicati dall’Istituto dopo la pubblicazione del decreto annuale del MEF, con cui viene stabilita l’aliquota contributiva applicabile all’anno di riferimento.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito