Contributo di solidarietà CNPADC illegittimo

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Contributo di solidarietà CNPADC illegittimo

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della CNPADC - promosso alla luce della sentenza 173/16 della Consulta - contro la sentenza che dichiara illegittima l’introduzione unilaterale del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti dal 2004 alle pensioni più elevate.

Contributo di solidarietà estraneo al rispetto del principio del pro rata

Il contributo in oggetto, può essere introdotto – spiega la Cassazione, con la sentenza n. 180 dell'8 gennaio 2019 - dal legislatore e non attraverso un provvedimento emanato dalla Cassa privata (nel caso, ex art. 22 - oggi 29 - del Regolamento delle attività istituzionali): “esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto.... esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un 'criterio di determinazione del trattamento pensionistico', ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore".

L'imposizione del contributo in argomento sui trattamenti pensionistici già in essere, non integra una variazione delle aliquote contributive, né una riparametrazione dei coefficienti di rendimento, ma una trattenuta fissa su un trattamento già determinato.

Dunque, senza criterio di determinazione del trattamento pensionistico, la L. 296/2006, che fa salvi i provvedimenti adottati dalle Casse private prima del 2007 permettendo alle stesse di mettere in atto le più opportune iniziative per assicurare nel tempo l’equilibrio finanziario di lungo periodo e la tutela previdenziale degli iscritti, non si applica al caso: "non può essere intesa, come aveva ipotizzato la Cassa, nel senso di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà".

Non salva il prelievo neanche la Consulta, con la decisione 173/2016, che lo legittima a precise condizioni: deve essere imposto dalla crisi grave e contingente del sistema previdenziale; incidere sulle pensioni più elevate; presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere utilizzato come misura una tantum.

Il provvedimento è contrario al principio di ragionevolezza. Si sarebbe dovuto - per assicurare nel tempo l’equilibrio finanziario di lungo periodo - salvaguardare l’integrità delle pensioni già maturate e liquidate e adottare il provvedimento solo per quelle non maturate.

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