Contributo Ape in più Casse Edili

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Contributo Ape in più Casse Edili

Con comunicato del 15 giugno 2016, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha fornito indicazioni in relazione alla gestione del calcolo del contributo minimo APE nei casi di denuncia del lavoratore su più Casse Edili.

Chiarisce la Commissione che è necessario che l’impresa comunichi nella denuncia mensile l'iscrizione del dipendente anche presso un'altra Cassa Edile ed indichi il numero di ore denunciate nello stesso mese a tale Cassa, utilizzando i campi "LV_AltraCassa" e "OreAG_DichAltreCE" previsti dal tracciato record CNCE.

In caso di dichiarazione di iscrizione ad altra Cassa, l'impresa è tenuta ad indicare le ore denunciate alla stessa per cui la compilazione di tale campo deve essere resa obbligatoria nelle denunce di tutte le Casse Edili.

Ad ogni modo la CNCE ritiene che le ore denunciate ad altre Casse Edili rilevino ai fini del calcolo delle 80 ore complessivamente utili per l'esenzione dall'applicazione del contributo minimo APE, insieme alle ore per malattia e infortunio, cassa integrazione, ferie e permessi retribuiti.

Qualora non si attivi tale esenzione, i sistemi informatici dovranno considerare virtualmente anche le ore denunciate presso altre Casse Edili ai fini della verifica dell'applicabilità del contributo minimo e, eventualmente, del calcolo dell'integrazione dovuta.

Qualora il calcolo previsto non determini l'esenzione dal pagamento del contributo minimo e al contempo la procedura comporti la possibilità di una doppia richiesta di integrazione la risoluzione del problema dovrà avvenire attraverso un rapporto diretto tra le Casse Edili interessate.

Conclude la CNCE informando che le modifiche necessarie all'applicazione delle indicazioni contenute nel comunicato del 15 giugno dovrebbero essere introdotte dalla denuncia relativa al corrente mese di giugno.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 10 giugno 2016 - Contributo minimo APE – Schiavone

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