Contributo alla filiera della ristorazione, le regole da seguire
Pubblicato il 19 novembre 2020
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Tutto pronto per il contributo alle imprese della ristorazione. Come noto, l’articolo 58 del D.L. n. 104/2020 ha istituito un Fondo (con una dotazione di 600 milioni per l’anno 2020) al fine di erogare un “contributo a fondo perduto” a favore degli operatori della ristorazione che hanno effettuato l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari. In particolare, il contributo è riconosciuto per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, che valorizzano la materia prima di territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Godono di priorità le richieste riguardanti prodotti DOP, IGP ed i prodotti a rischio spreco alimentare.
Ai fini del riconoscimento del contributo, i richiedenti dovranno dimostrare, presentando i relativi documenti fiscali, l’acquisto di almeno tre prodotti appartenenti a categorie merceologiche diverse. Il principale dei tre prodotti non potrà superare il 50% della spesa totale a fronte della quale si richiede il contributo.
Con il decreto 27.10.2020 (pubblicato in G.U. lo scorso 6 novembre) il Mipaaf (Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali) ha definito i criteri, i requisiti e le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri per garantire il rispetto del limite massimo di aiuto; il contributo, infatti, viene erogato nei limiti dalla norma UE in materia di aiuti “de minimis” (200 mila euro nel triennio) e “de minimis” agricolo (25.000 euro nel triennio). Si fa presente, altresì, che il soggetto concessionario che gestirà le domande e provvederà al pagamento del contributo successivamente all’autorizzazione del Mipaaf è stato indentificato in Poste italiane.
Ambito applicativo
Al fine di sostenerne “la ripresa dell’attività da parte degli esercizi di ristorazione” nonché favorire misure dirette a “ridurre lo spreco alimentare”, il legislatore ha stabilito che sono destinatari della misura in esame, le imprese registrate con i seguenti codice “Ateco”:
- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione);
- 56.29.10 (mense); 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale);
- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);
- 56.21.00 (catering per eventi, banqueting);
- 55.10.00 (alberghi); limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo;
già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge (ossia il 15.08.2020), per aver sostenuto l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari (anche DOP e IGP) valorizzando la materia prima italiana, compresi quelli vitivinicoli. Se l’attività è esercitata mediante più codici Ateco, si dovrà fare riferimento all’attività prevalente; nel caso in cui l’attività esercitata non rientri tra i codici su riportati, appare chiaro che non è possibile accedere al beneficio. Qualora l’impresa richiedente abbia più attività riconducibili al codice Ateco "prevalente", le evidenze degli acquisti effettuati (ovvero le fatture) dalle diverse attività devono essere caricate nella stessa domanda. Pertanto, anche nel caso di più unità locali, il contributo è sempre legato ad un solo CF/P.IVA (una sola impresa richiedente). Il contributo in esame, quindi, è riconosciuto per l’acquisto di prodotti agroalimentari comprovato da idonea documentazione fiscale.
Per prodotti di “filiere alimentari” si intendono anche i prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Oltre ai prodotti DOP e IGP, per valorizzazione della materia prima di territorio si intende l’acquisto di prodotti da vendita diretta (articolo 4 del Dlgs. 228/2001) oppure di prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. Inoltre, sono considerati “prioritari” gli acquisti di prodotti DOP e IGP ed i prodotti ad “alto rischio di spreco”; questi ultimi, sono elencati nell’allegato 1 al decreto.
latte 100% italiano; |
prosciutto crudo DOP e prosciutto cotto 100% italiano; |
salumi vari da suino DOP e IGP da animali nati allevati e macellati in Italia; |
salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia; |
formaggi DOP o da latte 100% italiano; |
olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o DOP; |
carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia; |
carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia |
zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana; |
minestrone con verdure filiera e materia prima italiana; |
pasta secca con grano 100% italiano; |
riso da risotto con riso 100% italiano; |
preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana; |
passata di pomodoro 100% italiana; |
polpa di pomodoro o pelati 100% italiana; |
sughi pronti da materia prima italiana; |
verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana; |
verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense; |
legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana; |
macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana; |
succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana; |
crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano; |
vini DOP e IGP; |
aceti balsamici DOP e IGP. |
Tale elencazione è “aggiornabile” con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole.
Per accedere al contributo in esame occorre, inoltre, che il richiedente deve aver acquistato almeno 3 diversi prodotti agroalimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura) da filiera italiana tra quelli ammessi (si riporta in allegato al documento la “tabella prodotti” proposta sul potale della ristorazione): nello specifico, il prodotto “principale” (ad esempio: vino, latte, prodotti di salumeria, carni) non può superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata (quindi, mai superiore a 5.000 euro). Per tipologie di prodotto “diverse” si intendono tre categorie merceologiche differenti. Ciò significa che se un soggetto ha acquistato tre tipologie di vino (ad esempio un vino generico, uno DOP, e uno biologico) queste “non” possono essere considerate tre tipologie di prodotto, bensì acquisti di un prodotto, cumulabili nella categoria “Vini”, appunto uno dei tre prodotti inseribili.
Calo di fatturato
Analogamente ad altri contributi a fondo perduto, anche quello per la ristorazione prevede una verifica del calo di fatturato. Nello specifico, il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi “medi” dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Inseriti i due fatturati medi, prima quello del 2020 e successivamente quello del 2019, il sistema (se si accedere al portale "on line") calcolerà la percentuale di perdita e, se maggiore del 25%, sarà possibile procedere con la successiva sezione dedicata all’inserimento dei prodotti. Sono, invece, esonerati dal test sul calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per il calcolo del calo di fatturato il decreto ministeriale non fornisce indicazioni. Si ritiene, quindi, applicabile quanto già chiarito in merito al contributo a fondo perduto di cui all’ex articolo 25 del D.L. n.34/2020: matematicamente, poi, occorrerà mettere a confronto i dati come segue:
Periodo |
Fatturato 2020 |
Fatturato 2019 |
marzo |
4.000 |
6.000 |
aprile |
1.000 |
5.000 |
maggio |
4.000 |
5.000 |
giugno |
3.000 |
4.000 |
totale |
12.000 |
20.000 |
fatturato medio |
3.000 |
5.000 |
Mettendo a confronto i fatturati “medi” dei mesi marzo - giugno risulta che il fatturato medio dei mesi marzo - giugno 2020 (3.000) è inferiore ai ¾ del fatturato medio dei mesi marzo – giugno 2019 (3.750).
In ogni caso, il contributo non può superare l’ammontare complessivo degli acquisti agevolabili. Tale ammontare non può essere inferiore ai 1.000 euro (esclusa Iva) né superiore a 10.000 euro (esclusa Iva).
Procedura di richiesta del contributo
A partire dal 15 novembre e fino a sabato 28 novembre 2020, è possibile richiedere il contributo attraverso il portale della ristorazione (www.portaleristorazione.it), accedendo tramite SPID e seguendo la procedura guidata, ovvero attraverso gli sportelli di Poste Italiane (a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 28 novembre 2020). In entrambi i casi dovrà essere presentata apposita istanza di accesso al beneficio e dovranno essere forniti i dati richiesti, ivi inclusa copia del versamento dell'importo di euro 30,00, quale costo del servizio a carico del richiedente, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Per le domande presentate attraverso il portale della ristorazione la procedura guidata prevede il pagamento online del bollettino relativo al corrispettivo di 30,00 euro.
Tuttavia, a prescindere dal canale scelto occorrerà verificare con attenzione che:
- il codice fiscale riportato nell’istanza sia quello indicato nella visura camerale;
- il codice Ateco prevalente sia aggiornato e corrisponda a quelli previsti nel decreto ministeriale;
- l’IBAN sia intestato all’impresa richiedente; se la domanda è stata presentata online l’integrazione di un Iban segnalato non corretto può essere eseguita direttamente tramite il portale. Per le domande presentate in Ufficio Postale è necessario inviare il codice IBAN corretto al seguente indirizzo di PEC bonusristoratori-integrazioneiban@pec.posteitaliane.it indicando nell’oggetto le seguenti informazioni: “Numero pratica ##### - Integrazione IBAN”.
La mancata correttezza delle suddette informazioni determinerà il “rigetto” della domanda.
Alla domanda è, inoltre, “allegata” una dichiarazione sostitutiva concernente:
- gli aiuti complessivamente percepiti in regime “de minimis” o “de minimis agricolo” nell’ultimo triennio, incluso l’anno della domanda;
- il calcolo dell’ammontare del fatturato “medio” dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- l’iscrizione dell’attività al registro delle imprese con codice Ateco prevalente;
- l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del Dlgs. n.159/2011 (cd. Codice antimafia);
- la mancata presentazione della domanda di contributo “centri storici”;
- ogni altra richiesta presente nella modulistica predisposta da Poste Italiane.
Il richiedente provvede, altresì, ad inserire sulla piattaforma della ristorazione oppure a presentare presso gli sportelli di Poste Italiane copia della visura camerale in corso di validità ed i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei prodotti in esame effettuati dopo il 14 agosto 2020, anche "non quietanzati". Le fatture associate non possono avere (relativamente ai prodotti alimentari) importo inferiore al totale importo spese per il quale si chiede il contributo. Alla domanda presentata in forma cartacea agli sportelli di Poste Italiane è acclusa copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa.
Si rammenta che ogni impresa richiedente (associata ad un CF/P.IVA) può presentare una sola domanda.
Da ultimo, va sottolineato che la procedura, così come delineata dal D.M., non è un “click day” in quanto l’ordine di presentazione non dà diritto ad alcuna prelazione sulla erogazione del contributo. Questo verrà erogato solo in base alla corretta compilazione della domanda. Occorrerà, quindi, prestare particolare attenzione alla compilazione dell’istanza in quanto l’accettazione della stessa è subordinata alle verifiche che Poste Italiane (quale concessionario) effettua per conto del Ministero.
Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo
In base al contenuto dell’articolo 6 del citato D.M. l’accettazione della domanda è subordinata alla verifica della corrispondenza tra partita Iva e codice Ateco del richiedente oltreché alla completezza del corredo documentale. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il Concessionario (Poste Italiane) provvede a redigere (e trasmettere al Ministero) l’elenco dei potenziali beneficiari, specificando il contributo da ciascuno richiesto.
Il Mipaaf, dopo aver operato le opportune verifiche sulla base della documentazione trasmessa in formato digitale dal concessionario, determina - con proprio “provvedimento” - il contributo erogabile a ciascun beneficiario, dando priorità alle istanze che evidenziano acquisti di prodotti DOP o IGP nonché ai prodotti idonei ad evitare sprechi alimentari. L’acquisto dei prodotti agricoli e alimentari (anche DOP e IGP) sarà “certificato” attraverso la presentazione dei documenti richiesti al momento di invio dell’istanza, utilizzando la piattaforma della ristorazione o recandosi presso gli uffici del concessionario.
Il contributo, così, sarà erogato da Poste Italiane in due trance:
- un importo (anticipo) pari al 90%, al momento in cui la domanda viene accettata. L’accettazione presuppone che vengano presentati i documenti fiscali comprovanti gli acquisti, anche senza quietanza;
- il saldo (restante 10%), una volta avvenuta la presentazione della quietanza di pagamento degli acquisti effettuati mediante modalità tracciabili (bonifico, assegno, ecc.). Si rammenta che entro 15 giorni dall'anticipo il soggetto beneficiario è tenuto a presentare a Poste Italiane, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, la quietanza di pagamento degli acquisti.
Il richiedente, in particolare, presenta a Poste italiane quietanza di pagamento degli acquisti attraverso il "Modulo quietanza" online sul portale della ristorazione o, qualora la domanda sia stata presentata tramite ufficio postale, tramite PEC utilizzando il modello standard. È, altresì, richiesta la dichiarazione che le quietanze presentate coprono tutte le fatture associate alla domanda di contributo. Nel caso di domande presentate presso l'ufficio postale, l'eventuale mancanza della quietanza viene segnalata al richiedente attraverso PEC, cui il richiedente è tenuto a dare riscontro rispondendo via email o PEC al messaggio ricevuto senza modificare l'oggetto dello stesso. Nel caso, invece, di domande presentate attraverso il “portale della ristorazione” l'eventuale mancanza della quietanza è segnalata al richiedente tramite PEC e tramite notifica sullo stesso portale. L'integrazione dovrà essere effettuata tramite apposita funzione disponibile sullo stesso portale. La mancata corretta risposta ed integrazione documentale nei termini previsti comporterà la comunicazione tramite PEC dell'esito “negativo” dell'istruttoria e il recupero del contributo erogato unicamente per spese non quietanziate.
Oltre all'importo minimo di 1.000 euro, saranno ripartite le risorse “residue” tra i beneficiari fino al raggiungimento del tetto massimo (10.000 euro). Infatti, nel caso in cui il totale dei contributi richiesti “ecceda” le risorse disponibili, si procederà alla determinazione del contributo in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati. In pratica, se le richieste saranno superiori alle risorse stanziate, queste saranno distribuite fra i richiedenti in misura proporzionale. In ogni caso, vanno rispettati i limiti previsti dalla norma UE in materia di aiuti de minimis.
Va da sé che sul piano fiscale, analogamente ad altri benefici, il contributo in esame:
- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi) del Tuir.
Inoltre, il contributo in esame "non è cumulabile" con il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59, del decreto legge n. 104/2020 convertito.
Si fa presente che, come indicato nelle FAQ del portale della ristorazione è possibile rinunciare alla domanda di contributo inviando una comunicazione all’indirizzo PEC bonusristoratori-rinuncia@pec.posteitaliane.it, indicando nell’oggetto le seguenti informazioni: “Numero pratica ##### - rinuncia”.
Aspetti sanzionatori
Sanzioni “salate” per chi commette errori: infatti, l’eventuale indebita percezione del contributo è punita, oltre al recupero dello stesso contributo, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al “doppio” del contributo non spettante. All’irrogazione della sanzione provvede l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
Il Ministero, mediante l’ICQRF effettua “a campione,” nel limite minimo del 5% delle domande, le verifiche relative ai requisiti e ai prodotti acquistati. Per la “verifica” delle fatture e dei corrispettivi quietanzati presentati a saldo dai singoli beneficiari l’ICQRF si avvale dell’Anagrafe fiscale, stipulando a tal fine specifico protocollo operativo con l’Agenzia delle entrate. In aggiunta ai controlli previsti, le Autorità competenti nel corso delle proprie verifiche di competenza possono controllare i requisiti relativi alla perdita di fatturato dei beneficiari e comunicano le risultanze di tali controlli all’ICQRF.
All’irrogazione della sanzione provvede il suddetto Ispettorato. Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante è effettuata con il modello F24 “senza” possibilità di compensazione con crediti, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di accertamento effettuato dall’ICQRF; in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati, la riscossione coattiva viene effettuata mediante ruolo.
Qualora l'attività d'impresa del beneficiario cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in “solido” con il beneficiario.
Contributo “ristorazione” - tabella di sintesi |
|
Beneficiari |
Possono accedere al contributo le imprese attive nel settore della ristorazione, ossia le imprese con i seguenti codice “ATECO”:
Il contributo è concesso alle imprese che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 o a quelle già attive prima di tale data qualora il fatturato “medio” dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. |
Entità del contributo |
Il contributo è concesso per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e dimostrato attraverso apposita documentazione fiscale, di prodotti agroalimentari. Il contributo per ciascun beneficiario potrà variare da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 10.000 euro, al netto dell'IVA. Il contributo, in ogni caso, non può mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti. |
Requisiti acquisto prodotti |
Per accedere al contributo il richiedente deve aver acquistato, dopo il 14 agosto 2020, prodotti agroalimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell'acquacoltura), anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. L'ammontare degli acquisti non può essere inferiore ai 1.000 euro né superiore a 10.000 euro, esclusa l'IVA. Per rispondere al requisito della valorizzazione della materia prima di territorio il richiedente deve aver acquistato prodotti rientranti nelle seguenti categorie:
Ai fini dell'attuazione della misura agevolativa sono considerati “prioritari” gli acquisti di prodotti DOP e IPG e di prodotti ad alto rischio di spreco. Il beneficiario è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale. |
Richiesta del contributo |
L'impresa di ristorazione può presentare la domanda di contributo attraverso il portale della ristorazione (piattaforma web di Poste Italiane) o attraverso gli sportelli di Poste Italiane. Dovrà essere allegato alla domanda anche copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale (l'importo sarà determinato con successivo decreto ministeriale). Alla domanda è inoltre acclusa un'autodichiarazione concernente:
L'impresa richiedente provvede, altresì, ad inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli postali i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'acquisto e la consegna dei prodotti agroalimentari, anche non quietanzati. L'accettazione della domanda è subordinata alle verifiche di corrispondenza tra Partita IVA e Codice Ateco del richiedente e alla completezza del corredo documentale. |
Istruttoria e concessione del contributo |
Previa verifica di completezza delle domande presentate, Poste Italiane trasmette al Ministero l'elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del contributo da ciascuno richiesto corrispondente alle fatture presentate nella domanda. Il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei requisiti relativi all'acquisto di prodotti agroalimentari, con proprio provvedimento determina il contributo erogabile a ciascun beneficiario. Qualora il totale dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili il MIPAAF procederà alla determinazione della misura del contributo concedibile in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati. Il Ministero, sulla base dell'elenco definitivo dei soggetti beneficiari ottenuto dopo i controlli documentali e la registrazione al Registro Nazionale Aiuti (RNA) per la verifica del rispetto del massimale degli aiuti de minimis da parte di Poste italiane, autorizza la corresponsione di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto, che avverrà tramite bonifico effettuato da Poste Italiane. Entro 15 giorni dall'anticipo il beneficiario presenta a Poste Italiane la quietanza di pagamento degli acquisti. Una volta acquisita tale documentazione, saranno emessi i bonifici a saldo del contributo concesso. Il Ministero, prima di autorizzare il saldo, verifica il rispetto del massimale degli aiuti «de minimis» e «de minimis agricolo». |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: