Contributo a carico del datore per dirigenti e quadri superiori, iscritti e non, al Previndapi
Pubblicato il 24 aprile 2018
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Previndapi, il Fondo pensione per i dirigenti ed i quadri superiori della piccola e media industria, con 2 circolari (n. 40/2018 e n. 41/2018) ha rammentato che, nell’ambito del rinnovo del CCNL 2017-2019, la Confapi e la Federmanager hanno istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un contributo contrattuale annuo a carico del datore di lavoro da versare al Previndapi, pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal Dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di € 150.000 annui e dal Quadro Superiore in servizio, da applicarsi fino la limite di € 90.000 annui.
Conseguentemente:
- per i dirigenti iscritti - classi A, B e C - il nuovo contributo contrattuale integra il contributo posto a carico del datore di lavoro e determinerà l’applicazione di un’aliquota contributiva pari al 4,5% del reddito globale lordo, fino al limite di 150.000 euro annui, fermo restando il contributo minimo annuo di € 4.800 a carico del datore di lavoro; per le classi X e Z è dovuto il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 150.000 euro annui. I contributi devono essere versati dall’azienda entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e, quindi, le conseguenti scadenze per il pagamento dei contributi sono: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio dell’anno successivo a quello corrente;
- per i dirigenti non iscritti il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 150.000 euro annui dovrà essere versato essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio), indicando nella causale di pagamento: 0,5 Cognome Nome CF dirigente CF datore lavoro. Dopo l’avvenuto versamento, l’azienda dovrà inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici e indirizzo di residenza del beneficiario di tale contributo;
- per i quadri superiori iscritti - classi A, B e C - il nuovo contributo contrattuale integra il contributo attuale posto a carico del datore di lavoro e determinerà l’applicazione di un’aliquota contributiva pari al 3,5% del reddito globale lordo, fino al limite di 90.000 euro annui; per le classi X e Z è dovuto il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 90.000 euro annui. I contributi devono essere versati dall’azienda entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e, quindi, le conseguenti scadenze per il pagamento dei contributi sono: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio dell’anno successivo a quello corrente;
- per i quadri superiori non iscritti il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 90.000 euro annui dovrà essere versato in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio), indicando nella causale di pagamento: 0,5 Cognome Nome CF quadro superiore CF datore lavoro. Dopo l’avvenuto versamento, l’azienda dovrà inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici e indirizzo di residenza del beneficiario di tale contributo.
Le norme statutarie del Fondo stabiliscono la perentorietà delle scadenze per il versamento dei contributi per cui, in caso di ritardato pagamento degli stessi, dovranno essere conteggiati i relativi interessi di mora.
I nuovi limiti, a partire dal 1° gennaio 2018, sono pari a € 0,075 centesimi al giorno ogni € 516,46 di contributo versato in ritardo.
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