Contributi sanitari obbligatori statunitensi non imponibili fiscalmente in Italia
Pubblicato il 06 giugno 2024
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Con la risposta all’interpello n. 124 del 3 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’imponibilità in Italia dei contributi sanitari statunitensi (medicare e medical insurance) a carico del datore di lavoro USA.
Quesito
Un cittadino statunitense fiscalmente residente in Italia e assunto con contratto a tempo indeterminato da un datore di lavoro statunitense ha scelto di versare i contributi pensionistici alla social security statunitense piuttosto che all'INPS, in base alle disposizioni contenute nella vigente Convenzione previdenziale bilaterale tra Italia ed USA.
Nello specifico, nella busta paga del predetto lavoratore erano state indicate tra le competenze ''aggiunte'' all'imponibile fiscale, anche le voci “medicare” e “medical insurance”, relative ai contributi ai servizi sanitari USA a carico del datore di lavoro.
A tal proposito, il dipendente X ha segnalato che:
- per la “medicare”, lo stesso contributo ai servizi sanitari e pensionistici viene trattenuto obbligatoriamente a carico del datore di lavoro USA, in base al Medicaid Act del 1965;
- per la medical insurance (Obamacare), la stessa fornisce, in assenza di un sistema sanitario nazionale negli USA, una copertura sanitaria a carico del datore di lavoro per i lavoratori ed i loro familiari.
Nel caso in trattazione, il datore di lavoro ha considerato entrambe le voci in busta paga (sia medicare che medical insurance) come fringe benefit soggetti a tassazione in Italia.
Pertanto, l’istante ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di considerare le voci medicare e medical insurance non tassabili in Italia in quanto contributi obbligatori per legge negli USA.
Parere
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Il comma 2 del predetto articolo stabilisce, alla lettera a), che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che i contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato estero e riferiti a redditi assoggettati ad imposizione in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del Contribuente.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale valutazione è di esclusiva competenza delle Autorità statunitensi e pertanto, l’istante deve rivolgersi alle Autorità fiscali estere competenti al fine di ottenere le relative attestazioni che certifichino l'obbligatorietà o meno (in tutto o solo per una quota parte) dei contributi in esame versati negli USA.
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