Contributi pubblici, obbligo di trasparenza per imprese e associazioni in scadenza
Pubblicato il 21 giugno 2022
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In scadenza l'adempimento degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute superiori a 10.000 euro.
Il 30 giugno, infatti, scade il termine per adempiere agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche fruite dalle imprese commerciali e dagli enti citati al comma 125 dell’articolo 1 della legge 124/2017, se prive di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria e di importo, come detto, complessivamente non inferiore a 10mila euro nel periodo.
Tale limite deve intendersi in senso cumulativo, riferito cioè al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola operazione.
Obbligo trasparenza enti non profit, soggetti obbligati
Sono tenuti all’obbligo di trasparenza, le associazioni, le fondazioni e le Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, da parte di:
- pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- dei soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
Sono soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.
Anche se non menzionati direttamente, rientrano tra i soggetti obbligati anche gli enti del Terzo settore, già soggetti ad importanti obblighi in tema di trasparenza.
Analogamente, sono tenute alla trasparenza sicuramente le società di cui al Libro V del codice civile, oltre che le imprese sociali costituite in forma societaria. Le società cooperative sono tenute ad adempiere all’obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società.
Modalità di assolvimento dell’obbligo pubblicitario
Sono previste due modalità di adempimento, a seconda delle caratteristiche dei soggetti tenuti:
- le società commerciali tenute alla redazione della nota integrativa riportano le indicazioni richieste in tale documento (bilancio di esercizio e consolidato);
- le imprese individuali, società di persone, Onlus assolvono l’obbligo su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Resta il nodo delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviato, che deve essere risolto in qualche modo perché per questi soggetti gli adempimenti si duplicano, riguardando tanto la nota integrativa quanto la pubblicazione sul sito.
Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:
- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- Denominazione del soggetto erogante;
- Somma incassata o valore del vantaggio fruito;
- Data di incasso;
- Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Quando scatta l’obbligo di trasparenza
L’obbligo scatta solo nel momento in cui le associazioni, fondazioni e Onlus, oltre che le società, abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10mila euro.
Il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10mila euro.
Infatti, eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione.
I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”.
N.B. - Le somme ricevute a titolo di 5 per mille non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10mila euro.
L’obbligo di trasparenza deve essere assolto entro il prossimo 30 giugno.
Regime sanzionatorio
In caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, sia per associazioni, fondazioni, Onlus che per le società, in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.
Due disposizioni del decreto Milleproroghe (decreto legge n. 228/2021), aggiunte in sede di conversione in legge, prevedono che le sanzioni si applichino:
- dal 1° luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio 2022 già a suo tempo fissato dall’articolo 11-sexiesdecies del decreto legge 52/2021) per le infrazioni commesse nel 2021;
- dal 1° gennaio 2023 per l’anno 2022.
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