Contributi per i contratti di solidarietà di tipo “B”

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Con circolare n. 28 del 14 novembre 2014, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i dipendenti interessati al contratto di solidarietà di tipo “B” devono avere un’anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni alla data dell’inizio del regime di solidarietà.

Tuttavia, sia in caso di trasferimento d’azienda che in caso di successione di appalti, l’anzianità aziendale può essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle due diverse imprese (INPS, circolare n. 30/2012).
Anche in
  • Approfondimento Lavoro n. 42 del 20 novembre 2014 - Contributo di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS - Redazione edotto.com‏

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