Contributi IVS e gestione separata: versamento di saldo e acconto
Pubblicato il 13 luglio 2023
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Entro il prossimo 20 luglio 2023 (in luogo del 30 giugno, per effetto dello slittamento previsto nell’ambito del D.L. n. 51/2023 convertito in L. n. 87/2023) i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti nonché quelli iscritti alla gestione separata dell'Inps sono tenuti al versamento del saldo 2022 e dell’acconto 2023 dei contributi previdenziali. La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, compresi i contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, i quali devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’Irpef. Occorre tener presente che, a differenza delle proroghe degli scorsi anni, non è stato previsto alcuno slittamento del termine del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica); infatti, stando alla norma, in deroga a quanto previsto dall’art.17, co. 2 del DPR 435/2001, i versamenti delle somme dovute “possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo”. In particolare, la maggiorazione da applicare all'intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023 (FAQ del 6 luglio 2023).
Il saldo contributivo dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti ed alla Gestione separata va calcolato, come di consueto, sulla totalità dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo realizzati nell’anno 2022. In particolare, i contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo risultano dalla differenza tra quanto effettivamente dovuto in base al reddito dell’anno 2022 e quanto già versato a titolo di acconto.
Per l’acconto 2023, invece, resta possibile l’utilizzo del criterio storico oppure di quello previsionale. La facoltà di autoriduzione dell’acconto mediante il metodo previsionale non è, però, espressamente prevista per il versamento degli acconti contributivi alla gestione separata Inps; tuttavia, tale facoltà, potrebbe essere ammessa stante quanto previsto dalla circolare Inps 182/1994 in relazione al versamento contributivo previsto per gli artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS.
Per l’acconto 2023 dovuto da artigiani e commercianti iscritti alla gestione speciale INPS, il minimale di reddito da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a 17.504,00 euro annui, mentre il reddito massimale è pari è pari a 86.983,00 euro (frazionabile in mesi) per coloro che si sono iscritti alle Gestioni Inps “prima” del 1° gennaio 1996 ovvero all’importo di 113.520,00 euro (non frazionabile in mesi) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti a partire dal 1996. Si ricorda che gli esercenti l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
Per i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, l’ammontare dovuto è calcolato sulla totalità del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno 2022 e risultante dal modello Redditi, compresi quelli in forma associata e/o provenienti dal regime dei minimi o forfettario. L’acconto è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto. Si ricorda che non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale, né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. “contributo soggettivo”) presso le Casse professionali autonome, di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale a un'altra forma di previdenza assicurativa.
Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).
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