Contributi INPS sospesi: riprendono i pagamenti

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Contributi INPS sospesi: riprendono i pagamenti

Con il messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, l'INPS torna sulla sospensione contributiva legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dettando istruzioni sulla ripresa dei versamenti.

Le nuove indicazioni si sono rese necessarie a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Ristori (legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 137/2020) che ha abrogato (comma 2 dell’articolo 1) i decreti Ristori bis (decreto legge n. 149/2020) e Ristori quater (decreto legge n. 157/2020), recependone le previsioni, relativamente alla sospensione dei termini (articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020 e articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020), negli articoli 13-bis e 13-quater del decreto Ristori.

Come pagare i contributi sospesi

E' possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi in due modalità:

  1. in unica soluzione, entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  2. a rate, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. In tal caso, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 marzo 2021.

Regole generali per tutte le Gestioni INPS

L'INPS detta le seguenti regole valide per tutte le Gestioni:

- l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00;

- le rate successive alla prima dovranno essere pagate entro il 16 di ciascun mese e si decade dal beneficio della rateazione con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;

- le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi con scadenza che ricade nei periodi oggetto di sospensione, vanno versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;

- i contributi previdenziali già versati non possono essere rimborsati.

Regole specifiche 

Vengono poi fornite specifiche indicazioni in ordine alle modalità di versamento per ciascuna Gestione.

Aziende con dipendenti

Il versamento dei contributi sospesi va effettuato con il modello “F24” compilando la “Sezione INPS”, con il codice contributo “DSOS” e la matricola dell’azienda seguita dal codice utilizzato nelle denunce.

Si ricorda che i codici da utilizzare per i flussi Uniemens sono i seguenti: N974- N975-N976 (cfr. il messaggio n. 4840 del 23 dicembre 2020).

Per il versamento, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020 deve essere utilizzata la causale contributo “RC01”.

Il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione.

Committenti che versano i contributi alla Gestione separata

Per questa Gestione INPS, la contribuzione sospesa è indicata nel flusso Uniemens con i codici: 32, 33 e 34.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi decreto Ristori, sono quelli con scadenza legale nel mese di dicembre 2020.

Per ogni periodo mensile interessato dalla sospensione va compilata la “Sezione INPS” del modello “F24” con la Causale contributo CXX/C10 .

Anche in questo caso, il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione.

Aziende agricole

Per le aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) le domande per richiedere la sospensione del pagamento relativo alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2020 sono disponibili nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

In prossimità della scadenza del 16 marzo 2021, alle aziende con codice di autorizzazione 4Y e 4X  e a debito, verrà inviata una comunicazione, con le specifiche per effettuare il pagamento in unica soluzione o in modalità rateale.

 Lavoratori agricoli autonomi

Per i lavoratori agricoli autonomi la sospensione opera per i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’INPS per la rata di dicembre 2020.

Per la sospensione della rata di dilazione va utilizzata la domanda presente nel “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” e la rata va versata, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, con le consuete modalità di pagamento.

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