Contributi INPS e INAIL omessi o ritardati, sanare i debiti costa di più dal 2019
Pubblicato il 31 dicembre 2018
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È stato definito il tasso di interesse legale per le imprese che intendono regolarizzare la propria posizione per contributi INPS e INAIL omessi o ritardati. Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 15 dicembre 2018 - è stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stata fissata allo 0,8% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile (lo scorso anno il tasso era pari allo 0,3%).
A darne notizia sono l’INPS, con la Circolare n. 124, e l’INAIL, con la Circolare 53, entrambe datate 28 dicembre 2018. Tale variazione incide inevitabilmente su una serie di problematiche, tra le quali: la determinazione del tasso di dilazione di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ma anche sulla misura delle sanzioni civili.
Contributi INPS e INAIL omessi o ritardati. Sanzioni
I contributi previdenziali obbligatori INPS e INAIL devono essere versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabiliti dalla legge.
Se queste regole non vengono rispettate si determina un'inadempienza contributiva, che deve essere regolarizzata. In assenza del tempestivo pagamento dei contributi e in relazione alla gravità dell'inadempienza si applicano:
- sanzioni civili;
- sanzioni amministrative;
- sanzioni penali.
In particolare, la sanzioni civili, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, hanno la funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di risarcimento del danno subìto dagli enti per il mancato tempestivo pagamento di contributi.
Relativamente alle sanzioni civili possono concretizzarsi i casi:
- dell'omissione contributiva;
- dell'evasione contributiva.
Contributi INPS e INAIL omessi o ritardati. Cos’è l’omissione contributiva?
Il regime sanzionatorio dell’omissione contributiva è disciplinata dall’art. 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nel caso di omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 gg), nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti.
La sanzione così calcolata non può superare il 40% dell'importo dei contributi dovuti.
Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.
Contributi INPS e INAIL omessi o ritardati, cos’è l’evasione contributiva?
Il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva, invece, disciplinata dall’art. 116, comma 8, lettera b), legge 23 dicembre 2000, n. 388, può essere connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. In tal caso, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 giorni), nella misura pari al 30% dell'importo dei contributi addebitati.
La sanzione così calcolata non può superare il 60% dell'importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.
La legge citata stabilisce che “qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa” si applica il regime dell'omissione e non quello dell'evasione.
Contributi INPS e INAIL omessi o ritardati, quando si applicano gli interessi di mora?
Dopo il raggiungimento del tetto, sia in caso di omissione sia in caso di evasione, sul debito contributivo maturano, per ogni giorno di ulteriore ritardo nel pagamento, in ragione d'anno, interessi nella misura degli interessi di mora, di cui all’art. 116, co. 9 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle sanzioni suddette si dovrà fare riferimento al provvedimento del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), con il quale viene determinato il Tasso Ufficiale di Riferimento.
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