Contributi alle Casse pagati con crediti Irpef

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Il professionista che ha in attivo crediti nei confronti dell'erario può compensare i debiti verso l'ente previdenziale di appartenenza. Lo prevede il decreto – Economia/Lavoro – del 10 gennaio 2014, pubblicato il 21 gennaio. La possibilità offerta si presenta come un elemento di semplificazione per ottenere quanto si deve avere dallo Stato a titolo di rimborso di imposte. Nel provvedimento sono elencati gli enti di previdenza ammessi; è però necessaria una loro richiesta nonché delibera che preveda la possibilità di compensare.


Ministero dell'Economia e delle Finanze e ministero del Lavoro, con decreto, definito “quadro”, del 10 gennaio 2014 (pubblicato in Gazzetta in data 21 gennaio), hanno dato facoltà, agli enti previdenziali, di partecipare al sistema dei versamenti unitari nonché alla compensazione, previsto nel capo III del D.Lgs. n. 241/1997.


La ragione di tale apertura risiede nella possibilità per gli iscritti alle Casse di previdenza che lo richiedano di ridurre o cancellare debiti relativi a contributi previdenziali dovuti alla propria cassa bilanciandoli con crediti di imposta maturati derivanti da dichiarazioni reddituali.


La novità consente ai professionisti di compensare, ad esempio, un credito Irpef con i contributi dovuti alla cassa previdenziale di appartenenza.


Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Articolo 28 - Versamenti in favore di enti previdenziali

1. I versamenti  unitari e la compensazione  previsti dal presente capo si  applicano a  decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e  l'assistenza  per  i  lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali  (INPDAI) agli  enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze,  di concerto  con i Ministri del tesoro e del lavoro e della  previdenza sociale.


REQUISITI


Per poter usufruire della possibilità offerta, le casse previdenziali professionali devono muovere alcuni passi:


> presentare apposita richiesta


> deliberare per modificare lo statuto o i regolamenti vigenti (sarà poi necessaria l’approvazione della delibera da parte dei ministeri vigilanti).


Il decreto del 10 gennaio elenca gli enti di previdenza di natura privata ammessi al sistema dei versamenti unitari ed alla compensazione, tra cui:


- Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (Cnpadc)


- Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (Cnpadc)


- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (Enpacl).


Ferme restando le convenzioni già stipulate, la macchina della compensazione tra crediti derivanti dalle dichiarazioni e contributi dovuti agli enti previdenziali richiede che gli enti, se sprovvisti,  sottoscrivano accordi con l’agenzia delle Entrate, i quali devono prevedere:


- modalità di riversamento delle somme


- trasmissione dei flussi informativi


- rimborso delle spese relative alla riscossione.


Da quando viene firmata la convenzione, i professionisti che hanno crediti emergenti dalle denunce dei redditi possono scegliere di utilizzarli per compensare contributi dovuti all’ente previdenziale.


CREDITI AMMESSI A COMPENSAZIONE


In base a quanto prevede il comma III del D.lgs. n. 241/1997, possono essere compensati i crediti derivanti da:


- imposte sui redditi (Irpef, Ires), addizionali e ritenute alla fonte;


- imposta sul valore aggiunto (Iva);


- imposte sostitutive sui redditi e sull'Iva;


- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa gestiti da enti previdenziali;


- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da datori di lavoro;


- premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali;


- interessi da pagamenti rateali.


L’operazione di compensazione va eseguita utilizzando il modello F24; pertanto il professionista interessato effettuerà il pagamento del contributo soggettivo dovuto alla propria cassa, utilizzando il modulo F24 anziché il relativo Mav.


LE REAZIONI


Non tutte le casse di previdenza si sono trovate d’accordo su tale scelta: alcune di esse temono di dover attendere i lunghi tempi per il riversamento, da parte dello Stato, degli importi dei contributi degli iscritti a loro spettanti. La mancata riscossione diretta dei contributi potrebbe comportare dei danni per gli enti di previdenza privati, che si troverebbero spogliati di un rilevante flusso di denaro che viene utilizzato non solo per il pagamento delle pensioni, ma anche per erogare servizi  ed assistenza.


Tra i favorevoli, vi è l’Enpacl, l’ente di previdenza dei Consulenti del Lavoro, il quale già nel regolamento di previdenza ed assistenza, in vigore dal 1° gennaio 2013, ha stabilito che la riscossione del contributo soggettivo ed integrativo può avvenire con le modalità stabilite dal decreto n. 241/1997, ossia attraverso il sistema dei versamenti unitari.

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