Contributi al Fondo di solidarietà bilaterale attività professionali. Istruzioni Inps

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Contributi al Fondo di solidarietà bilaterale attività professionali. Istruzioni Inps

Diffusa dall’Inps la circolare n. 77 del 26 maggio 2021 che illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito con decreto del Ministero del Lavoro 27 dicembre 2019 n. 104125; offerte precisazioni sulla compilazione del flusso Uniemens dal mese di maggio.

Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali: istituzione e finalità

Confprofessioni e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, in data 3 ottobre 2017, hanno sottoscritto l’accordo sindacale nazionale per costituire il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, ai sensi dell’articolo 26 del Dlgs n. 148/2015.

Con successivo decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125 è stata data attuazione a detto accordo e l’Inps ha istituito il Fondo medesimo.

Però, per completare lo schema manca la nomina del Comitato amministratore: ciò comporta che le prestazioni ordinarie non possono essere erogate. Pertanto, solo una volta nominato il Comitato amministratore il Fondo potrà dirsi pienamente operativo. Una successiva circolare darà informazioni sulla data di piena operatività del Fondo e saranno fornite le relative istruzioni operative.

Il Fondo persegue lo scopo di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali – che occupano mediamente più di tre dipendenti – una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie di cui al Dlgs n. 148/2015.

Beneficiari del Fondo

Gli interventi forniti dal Fondo sono diretti:

  • ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali;
  • agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante,

Ne rimangono esclusi i dirigenti.

Finanziamento del Fondo

Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà i datori di lavoro del settore delle attività professionali (individuati dai codici ATECO riportati nell’Allegato n. 2 alla circolare), appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del Dlgs n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.

Contributo ordinario e addizionale

Il contributo ordinario è così dovuto:

  • 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti;
  • 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti.

Per gli apprendisti, la circolare 77/2021 specifica che il contributo è dovuto solo per quelli con contratto di apprendistato professionalizzante.

Il contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso a marzo 2020.

In caso di erogazione dell’assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 27/12/2019, è dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Prestazioni offerte

Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori soggetti a riduzione dell’orario di lavoro o a sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Nelle ipotesi in cui vengano erogate le prestazioni ordinarie di cui sopra è previsto altresì l’accredito della contribuzione correlata.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria (0,45% e 0,65%) sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

Con riferimento agli arretrati, ai fini del versamento del contributo ordinario per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

  • in <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M179”, avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >3 a 15 dipendenti)”; il codice “M189”, avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >15 dipendenti)”;
  • in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti;
  • in <SommaADebito> l’importo del contributo pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da >3 a 15 dipendenti); pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da >15 dipendenti).

La regolarizzazione delle competenze arretrate inerenti al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021 dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

Istruzioni vengono fornite per i datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, da marzo 2020 ad aprile 2021.

Allegati

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