Contribuente sbadato Ma l’Iva va rimborsata

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In tema di Iva, il contribuente fruitore di un credito d’imposta per un dato anno che lo espone in dichiarazione annuale relativa all’anno seguente, non perde il diritto alla detrazione del tributo, considerato che la decadenza del diritto stesso è imposta dall’articolo 28 del dpr n. 633/1972 solo per il caso in cui il credito (o l’eccedenza corrisposta) non venga indicato nella prima dichiarazione utile. E’ il principio, favorevole al contribuente, fissato dalla sentenza di Cassazione n. 21202 del 6 agosto 2008.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Contribuente sbadato Ma l’Iva va rimborsata – Alberici

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