Contribuente responsabile per inadempienza professionista
Pubblicato il 10 giugno 2016
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In piena stagione di dichiarazione dei redditi risulta di grande attualità la pronuncia depositata, il 9 giugno 2016, dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità in caso di ritardato invio della dichiarazione dei redditi quando l'incarico è affidato ad un professionista.
Il fatto
L'Agenzia delle Entrate - che aveva sanzionato un cliente per ritardata presentazione della dichiarazione - propone ricorso in Cassazione dopo che la Ctr aveva negato la pretesa ed esclusa ogni responsabilità in capo al contribuente stesso.
Per i giudici regionali valgono le doglianze del contribuente che lamentava l'esclusiva responsabilità del professionista incaricato dell'invio, mentre per l'Amministrazione finanziaria la norma era stata applicata erroneamente.
L'inosservanza degli adempimenti fiscali ricade sul contribuente
Con l’ordinanza n. 11832/2016, la Suprema Corte riforma il giudizio di merito e sancisce che è legittimamente sanzionabile il contribuente che presenta in ritardo la propria dichiarazione fiscale anche se la condotta negligente era ascrivibile al commercialista incaricato di tale adempimento.
La Corte rileva quanto già affermato in giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie e cioè che il Dlgs 472/97 richiede la consapevolezza del contribuente sul comportamento sanzionato. Pertanto, non è necessario che la condotta sia dolosa, poiché la legge sanziona anche la mera negligenza.
A ciò si deve anche aggiungere che gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti con il mero affidamento ad un professionista, ma è necessaria un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, superabile soltanto nell’ipotesi di comportamento fraudolento del professionista stesso, volto cioè a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto.
Il contribuente è sanzionabile
Conclude così l'ordinanza n. 11832/2016 che l'affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria non esonera il contribuente a vigilare affinché tale mandato sia adempiuto correttamente.
Il contribuente resta, così, sanzionabile se l'incarico svolto dal professionista non è eseguito regolarmente e tempestivamente, a meno che quest'ultimo non abbia data fraudolentemente prova di aver compiuto i propri obblighi.
Il contribuente, che ha l’obbligo di presentare la dichiarazione, rimane l’unico responsabile anche nell’ipotesi in cui incarichi un professionista di adempiervi, mentre l’intermediario inadempiente è soggetto a specifica sanzione nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di mandato assunti.
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