Contribuente sa dell’accertamento? Scudo fiscale non opponibile

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Contribuente sa dell’accertamento? Scudo fiscale non opponibile

In materia di scudo fiscale, la presentazione della dichiarazione riservata non è preclusiva del potere di accertamento tributario, nel caso in cui il contribuente, alla data della presentazione della stessa, aveva già formale conoscenza dell’avvio dell’attività di accertamento.

E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 21697 del 9 ottobre 2020, con la quale è stato ulteriormente precisato che una tale condizione di “formale conoscenza” dell’avvio dell’attività di accertamento non si esaurisce nella formale notifica di un atto.

La formale conoscenza - si legge nella decisione - si ha anche nelle ipotesi di compimento di attività, come gli accessi, le ispezioni, le verifiche, la partecipazione al contraddittorio, l’invio e la risposta a questionari, le acquisizioni probatorie ed istruttorie, ove tali attività abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenuto pertinente, la cui valutazione è di competenza del giudice di merito.

Formale conoscenza, presupposti

Nella vicenda esaminata, i giudici di Piazza Cavour hanno respinto, tra le altre doglianze, il motivo sollevato da un contribuente contro il diniego dell’opponibilità dello scudo fiscale in relazione alle dichiarazioni riservate ax art. 13-bis del DL n. 78/2009, in ordine ad alcuni avvisi di accertamento emanati per omessa presentazione delle dichiarazioni Iva, Irpef e Irap, sul presupposto che il formale trasferimento dell’interessato fosse in realtà solo fittizio.

Il ricorrente aveva dedotto che, non essendogli stato notificato alcun atto, non ricorrevano le condizioni previste dalla norma di riferimento per escludere l’opponibilità delle dichiarazioni riservate: a suo dire, non si poteva ossia considerare sufficiente la mera conoscenza di fatto della pendenza dell’accertamento.

Diverse le considerazioni a cui è giunta la Suprema corte, secondo la quale, come detto, la normativa riferisce la formale conoscenza non solo agli atti ma anche alle attività, compresi accessi, verifiche, ispezioni, ossia iniziative non caratterizzate da notificazioni ma che postulano il compimento di un’attività finalizzata ad atti specifici di un procedimento.

In questo senso, è di rilievo anche la redazione del processo verbale di acquisizione di documentazione, in quanto atto tipico della procedura, essendo irrilevante, a tal fine, che l’attività sia stata posta in essere per iniziativa dell’Amministrazione ovvero della parte privata.

Nella vicenda in esame, in definitiva, sussistevano le condizioni che avevano legittimato l’Amministrazione finanziaria ad opporre il diniego, trattandosi di attività posta in essere dal delegato del contribuente, formalizzata in un atto procedurale tipico e i cui contenuti erano stati adeguatamente valutati e ritenuti pertinenti, tali da integrare i presupposti della “formale conoscenza”.

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