Contratto nullo se contrario al Prg

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 24769 del 2008, ha spiegato che è nullo, ai sensi dell'art. 1343 cod. civ. (per violazione di disposizioni imperative) e non ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., il contratto la cui causa concreta si ponga direttamente in contrasto con le disposizioni urbanistiche e, in particolare, con i vincoli di destinazione posti dal locale piano regolatore. Nella vicenda esaminata, i giudici di legittimità hanno sancito la nullità di un contratto di locazione che era stato stipulato al fine del deposito di materiali edili quando il terreno, oggetto del contratto, aveva una destinazione urbanistica a verde agricolo e bosco.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 15 – Contratto nullo se contrario al Prg – Ufficio legale di Confedilizia

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