Contratto di somministrazione valido anche senza la specificazione della causale

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Il contenzioso sul lavoro somministrato è l’oggetto della sentenza n. 374/2011 del tribunale di Treviso dello scorso 27 luglio.

I giudici del Nord-Est si schierano a favore del più recente orientamento giurisprudenziale che ritiene solo formale l’obbligo di motivazione contenuto nel decreto legislativo n. 276/2003.

La giurisprudenza è, infatti, divisa sul grado di specificità della forma ai fini della validità del contratto di somministrazione lavoro. Secondo l’orientamento maggioritario è necessaria una spiegazione dettagliata della giustificazione che vincola le parti in causa a pena di nullità del contratto stesso. Tuttavia, vi è un certo orientamento favorevole anche ad un ad lettura più flessibile.

Questa è la posizione assunta dai giudici di Treviso nella sentenza in oggetto. Il tribunale, dopo aver ripercorso quali sono gli elementi formali che definiscono la legittimità del contratto di somministrazione (forma scritta del contratto, rispetto dei limiti quantitativi, rispetto dei divieti di utilizzo, ecc.) giunge alla conclusione che la validità del contratto di somministrazione non può essere contestata sulla base della presunta genericità della causale. Dunque, si specifica che l’obbligo di indicare le causali del contratto ha natura meramente formale, che non inficia la validità del contratto stesso.
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