Contratto di solidarietà 2019, modalità di recupero dello sgravio
Pubblicato il 27 aprile 2021
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Ammessi alla fruizione dello sgravio per i contratti di solidarietà le imprese, destinatarie di ammissione alle riduzioni contributive, i cui periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020. Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 1697 del 26 aprile 2021.
Contratto di solidarietà 2019, la disciplina dello sgravio
Con la circolare n. 100 del 9 settembre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo di cui all’art. 6 del D.L. n. 510/1996 1° ottobre 1996, convertito con modificazioni in L. n. 608/1996, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.
Contratto di solidarietà 2019, adempimenti INPS
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura territoriale competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996".
Contratto di solidarietà 2019, datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
Le imprese interessate per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 luglio 2021.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: