Contratto di soggiorno con firma digitale: operativa la nuova procedura

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Il Ministero dell’Interno, con nota del 2 settembre 2025 pubblicata sul Portale Servizi, sezione Sportello Unico Immigrazione, ha illustrato la nuova procedura da seguire per la sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, la stipula dell’Accordo di integrazione e la richiesta di permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari che fanno ingresso in Italia per motivi di lavoro.

La nuova procedura si innesta nel più ampio quadro normativo del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), innovato dal D.L. n. 145/2024 (convertito dalla L. n. 187/2024), le cui novità sono state illustrate con la circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024.

Quadro normativo

L’art. 22 T.U.I. prevede che in ogni provincia sia istituito presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI), responsabile della gestione delle procedure di assunzione dei lavoratori stranieri a tempo determinato e indeterminato.

Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende assumere un lavoratore extracomunitario residente all’estero con contratto a tempo determinato o indeterminato, deve trasmettere allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

  • richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
  • documentazione relativa all’alloggio del lavoratore, sottoscritta digitalmente o con altro strumento di firma elettronica qualificata;
  • proposta di contratto di soggiorno, con indicazione delle condizioni di lavoro e l’impegno del datore di lavoro a sostenere le spese di rientro del lavoratore nel Paese d’origine;
  • dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro;
  • asseverazione prevista dall’art. 24-bis, comma 2 T.U.I. (ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri), sottoscritta digitalmente o con firma elettronica qualificata;
  • indicazione del domicilio digitale del datore di lavoro, registrato negli indici nazionali previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Prima della trasmissione della domanda, il datore di lavoro deve effettuare la verifica presso il Centro per l’Impiego, al fine di accertare l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale idonei a ricoprire la posizione.

Se entro 8 giorni dalla richiesta non viene comunicata alcuna disponibilità, la verifica si considera conclusa con esito negativo e il datore di lavoro può procedere con l’assunzione dello straniero.

Sottoscrizione del contratto di soggiorno

La sottoscrizione del contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore avviene entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale.

Come illustrato con la circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024, la riforma del 2025 ha digitalizzato le procedure.

In particolare, non è più necessario recarsi fisicamente presso lo Sportello Unico: è prevista infatti la possibilità di sottoscrizione del contratto di soggiorno mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata di entrambe le parti e di firma autografa del lavoratore.

Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere allo Sportello unico del contratto di soggiorno sottoscritto nel termine di 8 giorni, secondo le nuove funzionalità previste nell’ambito del Portale Servizi ALI.

NOTA BENE: Se l’istanza è trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la trasmissione allo Sportello Unico del contratto di soggiorno sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore può essere effettuata anche dall’organizzazione entro il medesimo termine.

L’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale va comunicata all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Contratto di soggiorno firmato digitalmente: passaggi operativi

Con la nota del 2 settembre 2025, il Ministero dell’Interno ha riepilogato i passaggi della procedura informatica per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

1. Comunicazione del rilascio del visto

Il procedimento prende avvio con la comunicazione, tramite PEC all’indirizzo indicato in domanda, inviata al datore di lavoro dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con la quale viene avvisato del rilascio del visto.

Nella stessa comunicazione vengono riportate le modalità con le quali il datore dovrà notificare al SUI la data dell’avvenuto ingresso in Italia del lavoratore straniero.

2. Inserimento dei dati di ingresso sul Portale Servizi ALI

Una volta avvenuto l’ingresso, il datore di lavoro accede all’area riservata del Portale Servizi ALI, sezione Sportello Unico Immigrazione, e seleziona la domanda in stato di “Registrazione dello straniero”. Tramite la funzione Inserisci dati frontiera, egli indica i dati richiesti: punto di ingresso, data di arrivo e numero di visto. La trasmissione telematica consente di aggiornare il SUI competente, che riceve automaticamente l’informazione attraverso il sistema informatico SPI 2.0.

3. Attribuzione del codice fiscale

Contestualmente all’inserimento dei dati, il datore di lavoro riceve via PEC una comunicazione con allegato il codice fiscale definitivo attribuito al lavoratore straniero.

4. Trasmissione del contratto di soggiorno

In un secondo momento, il datore riceve un’ulteriore PEC contenente il contratto di soggiorno predisposto dal sistema. Tale documento deve essere sottoscritto, secondo quanto stabilito dall’art. 22, comma 6 del T.U.I., da entrambe le parti: datore e lavoratore.

Il contratto firmato digitalmente viene poi caricato nell’area riservata del Portale ALI, utilizzando la funzione Upload contratto di soggiorno firmato digitalmente.

5. Verifica e validazione del contratto

Il contratto trasmesso diventa immediatamente visibile al SUI, che procede alle verifiche di legge e alla validazione tramite l’applicativo informatico in uso.

6. Stipula dell’Accordo di integrazione (ove dovuto)

Se sussistono i presupposti, il sistema rende disponibile un’apposita sezione per l’Accordo di integrazione.

Il datore di lavoro, sempre nell’area riservata, inserisce i dati necessari alla generazione del predetto Accordo per la firma da parte del lavoratore attraverso la funzione Inserisci dati Accordo.

Successivamente, il SUI genera l’Accordo, lo firma digitalmente e lo invia tramite PEC al datore di lavoro. Il documento deve essere firmato dal lavoratore e caricato sul portale, con la funzione Upload Accordo di integrazione firmato.

Anche in questo caso, il SUI verifica e valida l’atto.

7. Invio dei modelli per il permesso di soggiorno

Una volta validati contratto e Accordo, il SUI trasmette al datore di lavoro, tramite PEC e contestualmente sul Portale ALI, i Modelli 1 e 2 per la richiesta del permesso di soggiorno (Modello 209). Tali moduli devono essere consegnati al lavoratore, che li utilizzerà per la successiva fase presso gli Uffici Postali e la Questura.

8. Kit di primo ingresso

Il lavoratore, munito del kit di primo ingresso, composto da:

  • contratto di soggiorno firmato,
  • modelli 1 e 2,
  • documento attestante il codice fiscale,
  • documento di identità e visto,

può recarsi presso gli Uffici Postali per avviare la procedura di rilascio del permesso di soggiorno.

9. Busta per la spedizione della domanda

In attesa che da ottobre 2025 vengano distribuite le buste dedicate presso gli Uffici Postali, il datore/lavoratore dovrà procurarsi autonomamente una busta formato A4 presso cartolerie o tabaccherie, seguendo scrupolosamente il layout ministeriale trasmesso via PEC. Sulla busta va riportata la denominazione della Questura competente, come indicata in testa al Modello 209. I bollettini di pagamento, invece, sono reperibili direttamente agli sportelli postali.

Procedura informatica per contratto di soggiorno, Accordo di integrazione e permesso di soggiorno - Tabella sinottica

Passaggio

Soggetto responsabile

Strumento/Canale

Documento/Output

1. Notifica rilascio visto

MAECI → Datore di lavoro

PEC

Comunicazione rilascio visto e istruzioni procedurali

2. Inserimento dati ingresso

Datore di lavoro

Portale Servizi ALI – sezione SUI (Ricerca domanda → Inserisci dati frontiera)

Registrazione ingresso del lavoratore nello SPI 2.0

3. Attribuzione codice fiscale

Agenzia delle Entrate / SUI

PEC

Codice fiscale definitivo del lavoratore

4. Trasmissione contratto di soggiorno

Datore di lavoro + lavoratore

PEC + Portale Servizi ALI (Upload contratto firmato)

Contratto di soggiorno sottoscritto

5. Verifica contratto

Sportello Unico per l’Immigrazione

Sistema SPI 2.0

Validazione contratto

6. Inserimento dati per Accordo di integrazione (se dovuto)

Datore di lavoro

Portale Servizi ALI (Inserisci dati Accordo)

Dati per la generazione dell’Accordo

7. Generazione e firma Accordo

SUI (firma) + lavoratore (sottoscrizione)

PEC + Portale Servizi ALI (Upload Accordo firmato)

Accordo di integrazione validato

8. Invio modelli per permesso di soggiorno

SUI → Datore di lavoro

PEC + Portale Servizi ALI

Modelli 1 e 2 (Modello 209)

9. Presentazione domanda permesso

Lavoratore

Ufficio Postale + Questura

Avvio pratica di rilascio permesso di soggiorno

10. Kit di primo ingresso

Datore + lavoratore

Documenti cartacei

Contratto firmato, Modelli 1 e 2, codice fiscale, documento e visto

11. Predisposizione busta (fino a ottobre 2025)

Lavoratore/Datore

Acquisto presso cartolerie/tabaccherie + layout ministeriale

Busta formato A4 per spedizione domanda tramite Poste Italiane

ATTENZIONE

  • Il contratto di soggiorno, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, e l’Accordo di integrazione firmato dal lavoratore, possono essere inviati allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) nello stesso momento, senza necessità di invii separati.
  • Ogni comunicazione ufficiale trasmessa al datore di lavoro viene inoltrata, per conoscenza, anche all’indirizzo e-mail associato alle credenziali SPID o CIE dell’utente che ha presentato la domanda di nulla osta sul Portale Servizi ALI per conto del datore (ad esempio, un’associazione di categoria).
  • Tutti gli allegati inviati via PEC al datore di lavoro sono disponibili anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI, sezione Comunicazioni, così da garantire piena accessibilità e tracciabilità degli atti.

 

 

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