Contratti di rete: modello “Unirete” per le comunicazioni

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Contratti di rete: modello “Unirete” per le comunicazioni

Operative dal 23 febbraio 2022, giorno successivo alla pubblicazione del D.M. n. 205/2021 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le modalità operative per la comunicazione dei nuovi rapporti di lavoro in regime di codatorialità nell’ambito di un contratto di rete.

A ricordarlo è l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota del 22 febbraio 2022, prot. n. 315, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro.

La nota fornisce le istruzioni per l'applicazione dei nuovi obblighi comunicativi e chiarisce come si articola il regime di solidarietà per l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro nel contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter e sexies del D.L. n. 5/2009.

Contratto di rete: quadro normativo

Il contratto di rete in oggetto è regolato dall'art. 3, comma 4-ter e sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

L'art. 3, comma 4-ter, definisce "contratto di rete" il "contratto in base al quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa".

L'art. 3, comma sexies prevede, limitatamente agli anni 2020 e 2021, che il contratto di rete possa essere stipulato per favorire "il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti".

Datore di lavoro e impresa referente

L'INL definisce la figura del datore di lavoro di riferimento del lavoratore e dell'impresa referente per le comunicazioni obbligatorie.

Il datore di lavoro di riferimento del lavoratore ha la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL, l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL

Le comunicazioni nel sistema UniRete sono a carico invece dell'impresa retista, individuata come referente nel contratto di rete.

Datore di lavoro e impresa referente non è detto che coincidano. L’impresa referente per le comunicazioni non è infatti automaticamente individuata quale datore di lavoro di riferimento del lavoratore.

Comunicazioni nel sistema UniRete

L'impresa referente, a decorrere dal 23 febbraio 2022, è tenuta ad effettuare le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in codatorialità nei contratti di rete con il modello “Unirete”, accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it.

Più nel dettaglio, l’impresa referente

⦁ con il Modello Unirete Assunzione comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità, individuando:

1) per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità, il datore di lavoro di riferimento tenuto a svolgere gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi e rispetto al quale verrà determinato il contratto collettivo di lavoro applicato al lavoratore;

2) per i rapporti di lavoro preesistenti il co-datore di riferimento e il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua "condivisione" tra le imprese aderenti alla rete. In capo al datore di lavoro originario non resta nessun altro obbligo comunicativo in quanto il rapporto di lavoro, instaurato in precedenza con comunicazione UnilavAssunzione, è sospeso fino alla eventuale cessazione della codatorialità;

⦁ con il Modello Unirete Trasformazione comunica i casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. Per il distacco, andrà specificato nell’apposito campo se l’invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori;

⦁ con il Modello Unirete Proroga si dovrà comunicare la proroga oltre il termine stabilito inizialmente del rapporto di lavoro a termine;

⦁ con il Modello Unirete Cessazione si comunica la cessazione del regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità.

N.B. Se cessa l’intera rete, l’impresa referente è tenuta a comunicare la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune. Per i lavoratori già in forza invece il rapporto di lavoro prosegue con il datore di lavoro originario che dovrà trasmettere il modello Unilav Cessazione in caso voglia recedere dal rapporto di lavoro. Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.

Per i rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio 2022 le comunicazioni potranno essere effettuate entro il 24 marzo 2022.

Responsabile per eventuali omissioni riferite alle predette comunicazioni è solo l’impresa referente.

Contratto di rete e regime di solidarietà

Particolarmente interessanti sono i chiarimenti forniti dall'INL sul regime di solidarietà che si instaura in caso di stipula del contratto di rete e dell’accordo di codatorialità.

Al riguardo, valgono le seguenti regole generali:

  • tutti i retisti sono co-datori e quindi assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, anche se gli adempimenti di gestione del rapporto sono a carico di un’unica impresa (l’impresa referente);
  • tutti i co-datori rispondono in solido e per intero dell’obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti, ferma restando la sussistenza, nei soli rapporti interni, di diversi accordi;
  • i lavoratori sono obbligati a rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori.

Interessante anche il confronto con il distacco, attivabile nell’ambito della rete in alternativa alla codatorialità. Se, nel caso del distacco, il lavoratore interessato è coinvolto nell’ambito di un rapporto bilaterale tra impresa retista distaccante e impresa retista distaccataria, la codatorialità consente invece il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete, che restano libere di scegliere se aderire a tale modello ed usufruire della prestazione lavorativa in base alle c.d. “regole di ingaggio” appositamente predisposte ed accessorie rispetto al contratto di rete.

Contratto di rete: obblighi previdenziali e assicurativi

L'INL fa presente che a definire il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità è la classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione UniRete come datore di lavoro di riferimento.

L'altro elemento da considerare è il CCNL con i requisiti di maggiore rappresentatività comparativa nella categoria, applicabile all’impresa individuata come co-datore di riferimento nella comunicazione UniRete (che, si ricorda, in caso di rapporti di lavoro preesistenti alla costituzione, coincide sempre con il datore di lavoro originario).

E', infatti, il CCNL che determina l’imponibile retributivo riferibile alla stessa impresa, in rapporto alla categoria, al livello e alle mansioni assegnate al lavoratore.

Il lavoratore dovrà pertanto essere adibito, anche in codatorialità, presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento in ossequio al cosiddetto ius variandi (fatte salve specifiche eccezioni).

Mansione alla cui determinazione è inoltre collegata anche la definizione del regime di tutela dei profili di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Ambito di applicazione

Le istruzioni dell'INL si applicano a tutti i rapporti in codatorialità in essere alla data del 23 febbraio 2022 o instaurati successivamente, costituiti nell’ambito dei contratti di rete come definiti in precedenza.

Per i contratti di rete cd. in solidarietà (art. 3, comma 4-sexies, del D.L. n. 5/2009), benché la stipula sia limitata al 31 dicembre 2021, gli obblighi di comunicazione indicati prima si applicano ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità in essere alla data del 23 febbraio 2022 o istituiti successivamente, in quanto i contratti di rete in solidarietà costituiti esplicano gli effetti anche in data successiva e fino alla naturale scadenza.

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