Contratto di rete agricolo Ripartizione produzione tra retisti senza Iva
Pubblicato il 22 giugno 2017
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Con la risoluzione n. 75 del 21 giugno 2017 l'Agenzia delle Entrate risponde ad una richiesta di consulenza giuridica circa l'esatto trattamento tributario, ai fini dell’Iva e delle imposte dirette, del contratto di rete agricolo.
Contratto di rete e contratto di rete agricolo
L'Agenzia parte dalla definizione di contratto di rete. Si tratta di quel contratto, introdotto dall’articolo 3, comma 4-ter, del Dl 5/2009, secondo il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
In un secondo momento, nel nostro ordinamento è stato introdotto anche il contratto di rete agricolo ad opera dell'articolo 1 bis, comma 3, del Dl 91/2014. Si tratta dei contratti di rete stipulati tra imprese agricole piccole e medie, in cui “la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete”
Aspetti fiscali Iva e imposte dirette
Nella risoluzione n. 75/E/2017, l'Agenzia delle Entrate - riproducendo la risposta alla consulenza giuridica del 5 aprile 2017 fornita alle Associazioni di categoria – sostiene che proprio per le caratteristiche specifiche del contratto di rete agricolo, la ripartizione della produzione agricola tra le imprese partecipanti alla rete, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario, secondo le quote definite dal contratto di rete, non produce effetti traslativi tra le imprese stesse e, di conseguenza, non assume rilevanza ai fini Iva.
Sempre ai fini Iva, si specifica che intervenuta la divisione (per effetto della quale i prodotti agricoli sono stati acquistati a titolo originario), la singola impresa che cede a terzi i propri prodotti rientra, in presenza delle condizioni previste dalla legge, nell’ambito del regime speciale per i produttori agricoli disciplinato dall'articolo 34 del Dpr 633/1972, con applicazione delle percentuali di compensazione ivi previste.
Ai fini delle imposte dirette, invece, la risoluzione n. 75/E sostiene che il contratto di rete agricolo realizza una fattispecie assimilabile alla conduzione associata. Pertanto, trova applicazione la norma del Tuir in materia di imputazione del reddito agrario, in base alla quale “nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell’articolo 5 il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza (...)”.
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