Contratto a tutele crescenti. Comunicazione di conciliazione solo se proposta

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Contratto a tutele crescenti. Comunicazione di conciliazione solo se proposta

Facendo seguito alla nota n. 2788 del 27 maggio 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito, con la nota prot. n. 3845 del 22 luglio 2015, ulteriori chiarimenti in merito alla comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione relativa al contratto a tutele crescenti.

Spiega a tal proposito il Ministero che la comunicazione citata dal comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 23/2015:

  • è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;

  • è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

  • non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

Viene, inoltre, chiarito che la comunicazione può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro o per il tramite dei seguenti soggetti abilitati:

  • consulenti del lavoro;

  • avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti ai rispettivi albi e che abbiano comunicato alla DTL che esercitano la consulenza del lavoro;

  • servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;

  • le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 6 della Legge n. 608/1996;

  • le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, D.Lgs. n. 297/2002;

  • le agenzie per il lavoro, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;

  • i consorzi e gruppi di imprese, di cui all'art. 31, D. Lgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.

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