Contratto a termine, stop all'aumento del contributo addizionale per gli stagionali

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Contratto a termine, stop all'aumento del contributo addizionale per gli stagionali

Meno oneroso il rinnovo del contratto a termine per i lavoratori che svolgono, nel territorio della provincia di Bolzano, attività stagionali definite dai CCNL, territoriali o aziendali, e per i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD). In tali casi, infatti, non opera l’aumento del contributo addizionale, pari allo 0,50% per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, che va a sommarsi al contributo ordinario dell’1,4%, introdotto dal D.L. n. 87/2018 (cd. “Decreto Dignità”), convertito con modificazioni in L. n. 96/2018.

L’esclusione è stata introdotta dall’art. 1, co. 13 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha reintrodotto anche lo sgravio contributivo a favore dei giovani agricoltori (under 40).

Contratto a termine, il contributo addizionale dopo il “Decreto Dignità”

La “Riforma Fornero” (art. 2, co. 28 della L. n. 92/2012) ha reso più caro instaurare un rapporto di lavoro a termine, in quanto i datori di lavoro sono tenuti a versare l’1,4% in più, calcolato sulla retribuzione imponibile, a titolo di contribuzione addizionale.

Successivamente, il “Decreto Dignità” ha inserito un aumento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale per ciascun rinnovo successivo al primo, rendendo di fatto il ricorso a tale tipologia contrattuale più oneroso.

Contratto a termine, novità della Legge di Bilancio 2020

Il legislatore è tornato nuovamente a modificare la disciplina del contratto a termine, stabilendo l’inserimento di due nuovi commi all’art. 2, co. 29 della L. n. 92/2012. Nello specifico è stato previsto che tra i casi in cui non è dovuto il pagamento del contributo addizionale rientrano:

  • i lavoratori assunti a termine, a partire dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, di attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
  • i lavoratori di cui all’art. 29, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015, ossia i “rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84”.

Esonero imprenditori agricoli under 40, novità della Legge di Bilancio 2020

Si segnala, infine, il reinserimento dell’esonero contributivo per gli imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, che nel corso del 2020 avviano nuove attività agricole. Lo sgravio INPS vale per due anni ed è pari al 100% dell’accredito contributivo presso l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs). L’incentivo, inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 

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