Contratto a termine, nelle realtà complesse criteri alternativi di giustificazione
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 30 maggio 2013
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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 107 del 22 maggio 2013, interviene sulla modalità con cui deve essere indicato il nome del dipendente sostituito in caso di stipula di contratto a termine per ragioni sostitutive, vista anche la mancanza di precise indicazioni nel decreto legislativo n. 368/2001 e l'orientamento della giurisprudenza che ha ritenuto comunque sussistente l'obbligo dell'indicazione per motivare anche la richiesta di una causale specifica.
I giudici, riconoscendo nella chiara indicazione della causa a giustificazione della sostituzione del personale assente la necessità del legislatore di imporre una regola di trasparenza, evidenziano come possano essere ammessi anche altri criteri alternativi di specificazione, rispetto a quello più “semplice ed idoneo” quale l'indicazione nominativa del personale sostituito.
Così, nel caso di aziende di notevoli dimensioni o di elevato numero degli avvicendamenti, il requisito della specificità è valido anche qualora siano indicati la corrispondenza numerica tra i lavoratori assunti con contratto a termine e quelli da sostituire. L'importante è che i criteri alternativi di specificazione siano sempre “rigorosamente adeguati allo stesso fine e saldamente ancorati a dati di fatto oggettivi”.
La trasparenza della scelta deve essere scrupolosamente garantita, assicurando che la causa della sostituzione sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e verificabile, ove revocata in dubbio.
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