Contratto a termine acausale, le novità del Decreto Rilancio
Pubblicato il 26 maggio 2020
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Eliminato l’obbligo di inserire la “causale” nei contratti a termine anche se di durata superiore a 12 mesi, in caso di rinnovo o proroga. Infatti, per far fronte al riavvio delle attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali prescritte dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015. La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.
È questa una delle tante novità in tema di lavoro inserite nel cd. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), che sono state riepilogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in una brochure informativa pubblicata il 25 maggio 2020.
Ammortizzatori sociali, rifinanziata la CIGO, FIS e CIGD
Viene confermata la dotazione originaria di nove settimane per l'accesso alla CIGO e al FIS, con causale “Covid-19”, utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto. Per le aziende che hanno già utilizzato completamente le prime nove settimane, è prevista la possibilità di richiederne ulteriori cinque con la medesima causale, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020.
Stop ai licenziamenti, divieto prorogato
È stato prorogato, da 60 giorni a 5 mesi complessivi, il periodo di divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e di sospensione delle procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia receduto dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento.
Smart working, applicabile a chi ha figli piccoli
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, avranno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Permessi 104, confermata l’astensione dal lavoro
Confermato anche per maggio e giugno l’aumento dei giorni di permesso lavorativo (art. 33 della L. n. 104/1992) già previsto dal “Decreto Cura Italia”. Per i mesi di maggio e giugno, così come per il periodo marzo/aprile, sono concessi 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave disabilità certificata o al lavoratore con grave disabilità.
I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno).
- edotto.com – Edicola dell’8 maggio 2020 - Sospensioni Coronavirus sui procedimenti per licenziamenti – Bonaddio
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