Contratto a tempo determinato dal 14.7.2018
Pubblicato il 27 agosto 2018
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Autore |
Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta di diritto del lavoro* *Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza |
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Aggiornamento a cura di | Michele Siliato - Consulente del Lavoro in Messina | |
Aggiornato con | D.L. n. 87/2018 convertito dalla Legge n. 96/2018; Circolare INPS 6 settembre 2019, n. 121; Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 17 settembre 2019, n. 8120; Messaggio INPS 24 settembre 2019, n. 3447; Messaggio INPS 8 novembre 2019, n. 4098. | |
Acausalità fino a 12 mesi | Il contratto a termine avente una durata non superiore a dodici mesi può essere stipulato senza causale giustificatrice. | |
Causali oltre i dodici mesi |
Dal 14 luglio 2018 all’11 agosto 2018 Il contratto a termine può avere una durata superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Dal 12 agosto 2018 Il contratto a termine può avere una durata superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi senza causali giustificative il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. |
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Durata massima |
La durata massima dei contratti a tempo determinato, intercorsi fra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, per effetto di successione di contratti, è pari a 24 mesi, e, ai fini del raggiungimento del suddetto tetto, vanno conteggiati:
Fanno eccezione le diverse previsioni dei contratti collettivi anche di secondo livello e le attività stagionali. Sanzione La sanzione per il superamento del limite dei 24 mesi è la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data del superamento. Stipula c/o la DTL Può, tuttavia, essere stipulato, presso l’ITL, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi. Anche in tal caso, come specificato nella Nota INL 17 settembre 2019, n. 8120, dovrà essere individuata la causale, atteso che l'assenza della stessa si pone in contrasto con norme imperative di legge. Altresì, l'ulteriore contratto a tempo determinato con indicazione della causale, ancorché stipulato presso l'ITL competente, potrà essere oggetto di verifiche con riferimento all'effettiva sussistenza della causale apposta, non intervenendo effetti certificativi di genuinità. Difatti, nell'ambito della procedura ex art. 19, comma 3, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'Ispettorato verificherà esclusivamente la completezza e la correttezza formale del contenuto del contratto e la genuinità del consenso del lavoratore. Qualora non si rispetti la suddetta procedura (stipula c/o la ITL) o si superi il termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. |
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Caratteri | Natura | Nonostante l’assunzione con contratto a tempo determinato fino a 12 mesi sia acausale, si deve ritenere ancora valido quanto specificato dal Ministero del Lavoro - anche se a proposito della norma valida fino al 24.6.2015 - relativamente all’opportunità, ai soli fini della trasparenza, di far risultare nel contratto di lavoro la ragione che ha portato alla stipula del contratto, qualora la “ragione giustificatrice” continui, anche nel nuovo quadro normativo, a sortire alcuni effetti |
Divieti |
Non è ammessa la stipula di un contratto a termine:
In proposito, rispetto al passato si segnala la scomparsa della possibilità, per la contrattazione collettiva, di derogare al divieto di assumere, con contratto a termine, personale in unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni. Sanzione La violazione dei divieti comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. |
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Proroghe e rinnovi |
Proroghe Il contratto a termine può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni giustificatrici. I contratti per attività stagionali, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni giustificatrici Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Non sussiste più, come in passato, la condizione che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto sia stato stipulato a tempo determinato. Sanzione La sanzione per il superamento del numero delle proroghe ammesse è la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Rinnovi Posto che quando si parla di rinnovi ci si riferisce alla successione dei contratti a termine, nel caso in cui il lavoratore sia riassunto a termine entro 10 dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. La suddetta previsione non si applica alle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro e nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale si applicano le disposizioni di cui al DPR n. 1525/1963. I limiti in questione non si applicano alle imprese start-up innovative per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 dell’articolo 25 della Legge n. 221/2012, per le società già costituite. Periodo transitorio Poiché la Legge n. 96/2018 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018 si avrà un periodo transitorio per i rinnovi e le proroghe in cui si continuerà ad applicare la vecchia normativa. In pratica fino al 31 ottobre 2018 le imprese potranno rinnovare e prorogare i contratti a termine oltre i 12 mesi senza la necessaria indicazione della causale che diventerà obbligatoria dall’1 novembre 2018. Sempre nel periodo transitorio il termine del contratto a tempo determinato potrà essere prorogato quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. |
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Continuazione oltre la scadenza |
Fermi i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione, per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. |
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Numero complessivo dei contratti |
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Tuttavia:
Sono esenti dal suddetto limite e da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
Il limite percentuale non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra Università private, incluse le filiazioni di Università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Infine, i contratti di lavoro a termine che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca. Sanzione In caso di violazione del limite percentuale, è esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato. Per la suddetta violazione sono applicabili, per ciascun lavoratore, solo le seguenti sanzioni amministrative:
Fino a nuova e diversa interpretazione, si ritiene ancora applicabile, al caso di specie, quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 18/2014, e cioè che:
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Assunzione | Per i contratti a termine vale la regola generale della preventiva comunicazione obbligatoria telematica, che va fatta entro le ore 24 al giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, utilizzando il modello UNILAV. | |
NASpI | Profili contributivi |
Come evidenziato dall’INPS, con messaggio n. 441 del 30.6.2015, è dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato un contributo addizionale, fissato nella misura di 1,40% della retribuzione imponibile. Sono esclusi dall’obbligo del relativo versamento le seguenti categorie di soggetti:
Inoltre, l'art. 3, comma 2, D.L. n. 87/2018, dal 14 luglio 2018, ha aumentato il costo dei contratti a termine in quanto il suddetto contributo – pari all’1,40% - viene aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, con esclusione dei contratti di lavoro domestico. In particolare, la Circolare INPS 6 settembre 2019, n. 121, detta le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi connessi all'incremento del contributo addizionale NASpI. É bene precisare che, la fattispecie del "rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato" ricorre allorquando l'iniziale contratto raggiunge la scadenza prevista, ovvero la successiva scadenza prorogata, e le parti procedono alla nuova sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine. Altresì, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configura un rinnovo contrattuale, e non una proroga, anche nel caso in cui l'ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità, dovendosi considerare dovuto l'aumento del contributo addizionale. Pertanto, nei casi di rinnovo contrattuale, ritenuti esclusi ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere lo 0,5% i rinnovi precedenti alla data del 14 luglio 2018, la contribuzione dovuta sarà la seguente:
Ai sensi dell'art. 2, comma 30, della Legge n. 92/2012, l'eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato ovvero l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione di un precedente contratto a tempo determinato consente di recuperare la contribuzione aggiuntiva dovuta per l'apposizione del suddetto termine, ivi compreso l'aumento del contributo addizionale di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018. I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, a decorrere dalla mensilità di competenza ottobre 2019 (come prorogato dal Messaggio INPS n. 3447/2019), esporranno nel flusso Uniemens, nella sezione <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione, valoizzando i seguenti elementi:
In particolare, con riferimento all'elemento <CausaleADebito>, il valore inserito si compone di una parte fissa "M70" ed una variabile "N", in ragione del numero di rinnovo. Pertanto, l'eventuale nono rinnovo andrà indicato con il codice "M709" (maggiorazione 4,5%). Come previsto dal messaggio INPS 8 novembre 2019, n. 4098, ove i rinnovi fossero superiori a nove, dovrà essere applicata la seguente formula matematica: X : 9 = y + r (resto), sostituendo ad "X" il numero di rinnovo. Ad esempio, ove venisse stipulato il 22° rinnovo, la formula matematica darebbe come risultato 2 + 4 (resto). In tal caso andrebbe esposto nell'Uniemens due volte il codice M709 ed una volta il codice M704. Il dato importo (contributo) dovrà essere riproporzionato e gli altri valori - <AltroImponibile>; <nnGG> e <numOre> - ripetuti. Altresì, per il lavoratore interessato dal rinnovo di un precedente contratto a tempo indeterminato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens nell'elemento <Assunzione> il codice tipo assunzione "1R". |
Diritto di precedenza |
Il diritto di precedenza può essere reclamato solo per le mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Per le lavoratrici, il congedo di maternità fruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Alle suddette lavoratrici è riconosciuto anche il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Anche il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza anche se rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Per poter essere esercitato, il diritto di precedenza:
Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto. Come chiarito dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con circolare n. 14 del 14 luglio 2015, il termine di 6 mesi (o 3 mesi) ha natura decadenziale, mentre il secondo termine di un anno ha natura prescrizionale. |
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Criteri di computo | Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. |
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