Contratti sostitutivi: non è necessaria l'indicazione nominativa del sostituito

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Per la Cassazione – sentenza n. 1576 del 26 gennaio 2010 – in materia di assunzioni a termine per esigenze sostitutive, il requisito di specificità, nell’ambito di una situazione aziendale complessa, deve intendersi soddisfatto nel caso in cui l’esigenza di sostituire i lavoratori assenti venga integrata dall’indicazione di elementi ulteriori “che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 28 – Contratti a termine con meno vincoli – Bulgarini D'Elci

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