Contratti di sviluppo per turismo. MiSE diffonde le regole per l’attuazione
Pubblicato il 14 aprile 2021
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La direttiva del 19 marzo 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021, fornisce le corrette direttive per perseguire l’attuazione delle disposizioni relative all'art. 1, comma 84, lettera a), della L. n. 178/2020 (legge di Bilancio), in materia di "Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo".
Legge di bilancio 2021. Contratti di sviluppo
Tale norma dispone che, al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale:
- la soglia per accedere allo strumento dei contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, viene ridotta a 7,5 milioni in caso di programmi di investimento che riguardano interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per tali programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è ridotto a 3 milioni di euro;
- i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Contratti di sviluppo, direttive per l'attuaizone
Per l’attuazione di quanto sopra stabilito, la direttiva MiSE 19 marzo 2021 fornisce le seguenti direttive:
- l’individuazione delle aree interne del Paese va eseguita in base all'Accordo di partenariato approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- la verifica del requisito connesso al recupero e alla riqualificazione di strutture edilizie dismesse avviene attraverso la produzione, da parte dell’impresa, della documentazione idonea dalla quale si evinca l'ultima attività esercitata nel sito interessato, la data di dismissione, l'attuale proprietà e lo stato conservativo del sito;
- se i programmi di sviluppo sono composti da più progetti d'investimento, necessariamente ogni progetto deve essere situato nelle aree interne del Paese o riguardare il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
Per quanto riguarda la parte della norma relativa alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, si prevede che gli investimenti funzionali all'erogazione di servizi di ospitalità devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti riguardanti tale trasformazione e commercializzazione. Ciò anche nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da più soggetti in forma congiunta tramite il contratto di rete.
Il relativo progetto di investimento deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l'accoglienza.
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