Contratti di rete tra professionisti e reti miste, ammissibilità e pubblicità
Pubblicato il 29 gennaio 2020
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Il MiSE risponde ad un quesito in materia di partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete.
Con parere prot. n. 23331 del 28 gennaio 2020, afferma che le reti "pure" tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.
La questione posta all’attenzione del MiSE riguarda:
- le reti "pure" costituite tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al registro imprese (quesito 1);
- le reti "miste" costituite "tra professionisti iscritti all'Albo ma imprese e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali" (quesito 2).
Il MiSE spiega che - con l’entrata in vigore della legge n. 81 del 2017, articolo 12, comma 3 - il legislatore ammette che i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 81, con esclusione dunque delle imprese e dei piccoli imprenditori, possano costituire reti e partecipare a contratti di rete "misti".
Con la prima accezione si prevede la possibilità di creare reti “pure” di professionisti (quesito n. 1), con la seconda reti "miste", in cui ai lavoratori autonomi possano affiancarsi imprese (quesito n. 2).
Contratti di rete tra professionisti e reti "miste". La pubblicità offerta alla rete costituita secondo le due accezioni
La norma prevede che nel caso di contratto di rete “ordinario” (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità sia assolta tramite iscrizione, a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.
Nel caso di reti "pure", risulta impossibile iscrivere il contratto di rete sulla posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non iscritto al registro delle imprese.
In questa fase, a legislazione invariata, pertanto, appare possibile – a fini pubblicitari - la sola iscrizione di contratti di rete "misti" (imprenditoriali – “professionali”), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater dell’articolo 3 del D.L. 5/2009.
Detta fattispecie, infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti "miste".
Dunque, le "reti pure" tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.
Si precisa, che, ove il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di StP, attesa l’iscrizione della medesima in sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della “natura formalmente imprenditoriale” del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto.
- edotto.com - Edicola del 15 gennaio 2020 - Forum Commercialisti 2020. Le risposte della GdF. Professionisti e antiriciclaggio - G. Lupoi
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