Contratti con i consumatori e valutazione delle clausole abusive
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 10 aprile 2013
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La Corte di giustizia Ue, con sentenza del 21 marzo 2013 pronunciata con riferimento alla causa C-92/11, si è occupata dell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, degli articoli 3 e 5 della Direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un contratto di fornitura di gas.
Nel dettaglio – si legge nel testo della sentenza - per valutare se una clausola contrattuale standardizzata, con cui, come nella vicenda specificamente esaminata, un’impresa di approvvigionamento si riservi il diritto di modificare unilateralmente le spese della fornitura di gas, risponda o meno ai requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalle disposizioni della Direttiva, occorre valutare, in primo luogo, se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di dette spese, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche eventuali di tali spese. In secondo luogo, va rilevato se, nelle circostanze concrete, la facoltà di recesso conferita al consumatore possa essere realmente esercitata.
E detta valutazione – conclude la Corte europea – spetta al giudice del rinvio che deve operare “in funzione di tutte le circostanze peculiari del caso di specie, compreso l’insieme delle clausole contenute nelle condizioni generali dei contratti di consumo di cui fa parte la clausola controversa”.
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